Sentenza del 28/12/2022 n. 6373 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Conciliazione extragiudiziale tra le parti - Effetti - Dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, avuto riguardo all'accordo di conciliazione depositato, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia tributaria relativa a pretese impositive contestate dal contribuente; durante il giudizio le parti hanno raggiunto una conciliazione extragiudiziale ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 546/1992
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 48
Consente alle parti di raggiungere una conciliazione extragiudiziale; se tale accordo interviene nelle more del giudizio e viene posto agli atti, determina la possibilità di estinguere la controversia senza pronuncia di merito
d.lgs. 546/1992, art. 46
Regola l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; la Corte dichiara l'estinzione quando l'oggetto della controversia viene rimosso o le parti concordano, potendo altresì disporre la compensazione delle spese
Massime di principio
- La conciliazione extragiudiziale intervenuta durante il processo, se documentata e depositata in atti, impedisce alla Corte di decidere nel merito e determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- La dichiarazione di estinzione non costituisce valutazione del merito: la controversia si estingue in virtù dell'accordo tra le parti e non per decisione sulla fondatezza delle pretese.
- Le spese processuali vengono normalmente compensate quando il giudizio si estingue per conciliazione, salvo diversa pattuizione o diversa determinazione del giudice basata sull'accordo.
- Se l'accordo riguarda solo alcune delle questioni dedotte in giudizio, l'estinzione sarà parziale rispetto alle sole poste concordate, mentre le restanti questioni proseguiranno nel processo.
- Per evitare successive contestazioni o contenziosi di esecuzione, l'accordo di conciliazione deve essere redatto in modo chiaro, con termini e modalità di adempimento definiti; in mancanza può essere necessario ricorrere a procedure di esecuzione o ad ulteriori azioni giudiziarie.
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