Cassazione Civile, Ordinanza n. 19311/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
All’esito di una verifica fiscale relativa agli anni d’imposta 2005-2008, fu contestato alla società un maggior reddito per l’anno 2008 con ripresa a tassazione ai fini IRES e IVA, poi ribaltata per trasparenza sui soci. I contribuenti avevano impugnato l’accertamento; in appello la decisione aveva confermato la ripresa a tassazione ma ridotto le sanzioni. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la riduzione delle sanzioni non fosse stata chiesta in appello; secondo, nullità per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe ridotto le sanzioni senza indicare le circostanze eccezionali richieste dall’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997. La società e il socio hanno resistito e proposto ricorso incidentale con quattro motivi: (1) motivazione apparente sulla ricostruzione presuntiva del reddito; (2) motivazione insufficiente o apparente sull’affermazione che i contribuenti non avessero assolto l’onere probatorio; (3) illegittimità della motivazione per relationem dell’atto impositivo al processo verbale di constatazione, per asserita mancanza di autonoma valutazione e di indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; (4) omessa considerazione di una perizia tecnica sull’attendibilità della verifica.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo nulla la sentenza d’appello per motivazione solo apparente nella parte in cui aveva ridotto le sanzioni senza indicare le gravi ed eccezionali ragioni e la manifesta sproporzione tra tributo e sanzione richieste dall’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997. Tale accoglimento ha assorbito il primo motivo dell’Agenzia. Il ricorso incidentale è stato integralmente rigettato: i motivi relativi alla valutazione delle prove, all’onere probatorio, alla motivazione per relationem dell’atto impositivo e alla mancata considerazione della perizia sono stati ritenuti infondati o inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito o perché contrari a principi consolidati sulla motivazione della sentenza e sugli accertamenti presuntivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per ultrapetizione e per motivazione apparente
art. 112 c.p.c.
invocato come parametro del divieto di ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se la motivazione è mancante o solo apparente, cioè non consente il controllo sulla ratio decidendi
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma che impone la motivazione delle sentenze tributarie
art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997
la riduzione delle sanzioni richiede la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni e la manifesta sproporzione tra sanzione e tributo, che devono essere specificamente motivate
art. 42 d.P.R. 600/1973
richiamato dal ricorrente incidentale in tema di motivazione dell’avviso di accertamento
art. 56 d.P.R. 633/1972
richiamato dal ricorrente incidentale in tema di motivazione dell’avviso IVA
art. 7 L. 212/2000
richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo
art. 115 c.p.c.
invocato per denunciare la mancata considerazione di un elemento probatorio prodotto in giudizio
art. 62, primo comma, d.lgs. 546/1992
richiamato come norma di rinvio ai vizi denunciabili in cassazione nel processo tributario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato nei limiti del nuovo vizio motivazionale, ridotto al minimo costituzionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione la motivazione è solo apparente quando il giudice di merito afferma una conclusione senza indicare gli elementi di fatto e il percorso logico-giuridico che la sorreggono, rendendo impossibile il controllo sulla decisione.
- La riduzione delle sanzioni tributarie ex art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997 deve essere sorretta da una motivazione specifica sulle gravi ed eccezionali ragioni e sulla manifesta sproporzione tra tributo e sanzione; in difetto la sentenza è nulla.
- Il giudice di merito può fondare la decisione sugli elementi probatori che ritiene più attendibili senza dover confutare analiticamente tutte le prove contrarie o le difese non accolte, purché la motivazione complessiva sia sufficiente e non apparente.
- Negli accertamenti fondati su presunzioni l’Ufficio deve allegare elementi idonei a sorreggere la presunzione di maggior reddito, mentre incombe sul contribuente l’onere di dimostrare che le somme accertate sono minori o non sono state conseguite.
- La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento al PVC non è di per sé illegittima se l’atto recepisce conclusioni già note al contribuente e non comprime il contraddittorio.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove sotto la veste formale di violazione di legge o vizio motivazionale, salvo le ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
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