Sentenza del 07/01/2021 n. 25 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Imposta di registro - preliminare di vendita - acconti corrisposti- criteri di tassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disciplina dell'imposta di registro per un preliminare di vendita depositato o registrato nel corso di un giudizio: il ricorrente sosteneva che l'atto, non trasferendo definitivamente il bene, dovesse essere assoggettato all'imposta fissa prevista dalla tariffa (art.10 DPR 131/86), mentre l'Amministrazione aveva applicato/chiesto l'aliquota proporzionale del 3% sull'intero corrispettivo o sugli acconti versati.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il preliminare di vendita, non comportando il trasferimento definitivo del bene, sia soggetto all'imposta di registro in misura fissa ex art.10 della tariffa allegata al DPR 131/86. Tuttavia gli acconti (o versamenti anticipati) corrisposti in favore del venditore devono essere assoggettati all'imposta proporzionale del 3% come corrispettivi parziali. Quindi accoglimento parziale delle doglianze del contribuente: confermata la natura fissa dell'imposta per l'atto preliminare, ma mantenuta l'imposizione proporzionale sugli acconti.
Norme richiamate
Art. 10 tariffa, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131
Il preliminare di vendita, non essendo atto traslativo della proprietà, rientra nelle fattispecie per le quali l'imposta di registro è dovuta in misura fissa; gli acconti costituiscono corrispettivi parziali assoggettabili all'aliquota proporzionale del 3%.
Massime di principio
- Un preliminare di vendita che non trasferisce la proprietà va generalmente assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ex art.10 DPR 131/86, anche se registrato durante un contenzioso.
- Gli acconti o versamenti anticipati sul prezzo devono essere considerati eventi imponibili separati e, se qualificati come corrispettivi, sono assoggettati all'aliquota proporzionale del 3%.
- È cruciale distinguere la natura giuridica del pagamento: se l'acconto integra il corrispettivo (o costituisce caparra confirmatoria) va considerato ai fini della tassazione proporzionale; clausole che comportino il trasferimento immediato del diritto possono invece incidere sulla qualificazione fiscale dell'intero atto.
- La registrazione dell'atto nel corso di un giudizio non modifica la qualificazione fiscale sostanziale dell'atto: conta la natura giuridica dell'atto al momento della sua formazione, non la circostanza del contenzioso.
- Per evitare contestazioni, è opportuno specificare nel preliminare la qualificazione dei versamenti (acconto, caparra, corrispettivo parziale) e le conseguenze (restituzione, penale) e conservare documentazione che dimostri la natura e la destinazione dei pagamenti.
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