Sentenza n. 34/2026 - Torino, Sezione 3
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino sulla richiesta di adeguamento dei prezzi del 14.10.2024 avente ad oggetto “Istanza di adeguamento dei prezzi delle forniture in corso di esecuzione – Contratto per la fornitura in service di sistemi preanalitici per accettazione centralizzata di laboratorio e sistemi preanalitici ed analitici completi per area siero (chimica clinica e immunometria) – aggiudicata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino – Lotto 1 - R.T.I. ABBOTT SRL / BECKMAN COULTER SRL / BELLI SRL – Det. n. 977 del 04/05/2020 - CIG 7805976F29. Richiesta avvio del procedimento”; B)per l'accertamento dell’obbligo della medesima Azienda Ospedaliero-Universitaria di provvedere sulla domanda mediante l’adozione di un provvedimento espresso, se del caso anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente alla dichiarazione della ricorrente, poiché nelle more l’amministrazione aveva parzialmente accolto la richiesta di adeguamento dei prezzi e non sussisteva più l’interesse alla decisione sull’obbligo di provvedere. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di adeguamento dei prezzi di un contratto di fornitura in corso di esecuzione
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria sulla richiesta del 14 ottobre 2024 di avvio del procedimento e di adeguamento dei prezzi relativi a un contratto per la fornitura in service di sistemi preanalitici e analitici di laboratorio, aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere mediante un atto espresso, anche con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha parzialmente accolto la richiesta; la ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione provvede almeno parzialmente sull’istanza e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata dal giudice in conformità alla rinuncia sostanziale alla prosecuzione manifestata dal ricorrente, senza necessità di esaminare nel merito la legittimità del silenzio o l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
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