Cassazione Penale, Sentenza n. 35203/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento, in relazione al reato indicato nel capo a) (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Sosteneva che la Corte di appello aveva errato nel non valutare la richiesta di applicazione di tale causa di esclusione e che la motivazione fornita era assente o insufficiente, anche in rapporto al fatto che per il medesimo reato era stata riconosciuta l'attenuante ex art. 62, n. 4 cod. pen., che non è incompatibile con l'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione della Corte di appello che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis motivando con un'ostatività relativa al reato di resistenza (capo b) ed evocando modifiche normative che, alla data dei fatti, non erano ancora in vigore. La Cassazione ha rilevato che nel ricorso l'art. 131-bis era chiesto esclusivamente per il reato di cui al capo a) e che l'attenuante ex art. 62, n. 4, già riconosciuta, non è incompatibile con la causa di esclusione. Per assenza di motivazione in ordine al motivo dedotto la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Genova.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Identifica il reato per il quale il ricorrente aveva ricevuto condanna (capo a); la Corte di cassazione valuta l'applicabilità dell'art. 131-bis a tale fattispecie.
art. 337 cod. pen.
Reato contestato al capo b) (resistenza); la Corte di appello aveva richiamato un'ostatività collegata a questa fattispecie, ma la Cassazione osserva che l'art. 131-bis era richiesto solo per il capo a).
art. 62, n. 4 cod. pen.
Attenuante riconosciuta in sede di appello per il reato del capo a); la Cassazione rileva che tale attenuante non è incompatibile con la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità richiesta dal ricorrente per il reato di cui al capo a). La Cassazione censura la mancata valutazione motivata della sua applicabilità da parte della Corte di appello.
art. 16, comma 1, lett. b), legge 8 agosto 2019, n. 77
Modifica normativa menzionata dalla Corte di appello come motivo di ostatività; la Cassazione osserva che tale modifica non era ancora entrata in vigore alla data dei fatti e quindi non poteva essere invocata per escludere l'art. 131-bis.
Massime di principio
- Quando il difensore chiede l'applicazione dell'art. 131-bis per una specifica fattispecie, la corte deve valutare e motivare espressamente quella richiesta: l'assenza di motivazione espone la decisione a cassazione per vizio motivazionale.
- L'esistenza di un'attenuante (es. art. 62, n. 4) non esclude automaticamente la possibilità di riconoscere una causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis; le compatibilità devono essere valutate e motivate.
- Non si possono invocare modifiche normative entrate in vigore successivamente ai fatti per giustificare l'esclusione di benefici applicabili al tempo del fatto; l'operatività temporale della norma va verificata.
- Se la corte di merito motiva la negazione di un beneficio sulla base di ostatività riferite ad altri reati presenti nel capo di imputazione, occorre verificare che tali ragioni siano effettivamente pertinenti alla specifica fattispecie per la quale il beneficio è richiesto.
- In caso di carenza motivazionale relativa a questioni decisive per la decisione, la Cassazione annulla con rinvio per nuovo giudizio (spesso ad altra sezione) affinché la corte merite riconsideri la questione e fornisca motivazione adeguata.
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