Cassazione Penale, Sentenza n. 42279/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per porto illegale di armi da fuoco aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduce un vizio cumulativo di violazione di legge e di motivazione, lamentando omissione e contraddittorietà nel giudizio sulla gravità indiziaria: sostiene che gli elementi indicati dall'ordinanza non siano individualizzanti e si riducano, al più, a una sola intercettazione che lo coinvolgerebbe episodicamente; contesta la riconduzione alla "squadra della Borgata" e la qualificazione di disponibilità di armi, sostenendo che i sequestri e la disponibilità delle armi riguarderebbero altri indagati e che molte circostanze (bisca, assistenza a detenuti, rapporti con altri clan) non sono riferibili a lui.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo generico e meramente descrittivo, privo di un confronto critico con la motivazione del Tribunale. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata, basata su dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Costanzo e Barone), intercettazioni e videoriprese e riscontri delle attività di perquisizione e sequestro, indicativi della perdurante operatività del clan Bottaro-Attanasio e della partecipazione del ricorrente. In particolare la Corte ha ritenuto presenti elementi individualizzanti: l'affidamento della gestione del bar dello stadio al Curcio e la divisione dei proventi; indicazioni nelle intercettazioni che lo coinvolgono nelle spedizioni punitive e nell'attentato a Garofalo; conversazioni e videoriprese che documentano la sua partecipazione a discussioni sull'acquisto e sulla custodia di armi clandestine. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; si ordinano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata applicata per qualificare la contestata associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti siano idonei a dimostrare la partecipazione del ricorrente al sodalizio e il ruolo funzionale allo scopo di predominio e controllo territoriale.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata per l'aggravamento del reato di porto illegale di armi, la Corte ha ritenuto sussistere indizi di disponibilità e custodia di armi da parte del ricorrente nell'ambito dell'associazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata la giurisprudenza costituzionale in tema di condanna per spese e ammende anche quando il ricorso sia inammissibile, salvo che non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa.
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modafferi) e Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
Giurisprudenza di legittimità richiamata quale criterio ermeneutico: la Corte segnala che il ricorrente non ha svolto il necessario confronto critico con la motivazione impugnata, requisito essenziale per la valutazione in cassazione della gravità indiziaria.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve contenere censure specifiche e un confronto critico con la motivazione impugnata; motivi generici o meramente descrittivi sono causa di inammissibilità.
- La gravità indiziaria può risultare da un complesso di elementi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, videoriprese, sequestri e riscontri) e non richiede sempre che ogni intercettazione abbia riscontri esterni separati per essere utilizzabile.
- Elementi individualizzanti possono emergere anche da circostanze come l'affidamento di attività economiche (es. gestione di un bar), la divisione dei proventi, la partecipazione a spedizioni punitive e conversazioni relative all'acquisto e custodia di armi.
- La mancata indicazione, da parte del ricorrente, di quale punto specifico della motivazione impugnata sia erroneo o insufficiente comporta elevato rischio di inammissibilità.
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una somma a titolo di ammenda, salvo che si dimostri l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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