Cassazione Penale, Sentenza n. 36057/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi principali: 1) violazione degli artt. 125, comma 3 e 273 c.p.p. e vizio di motivazione rispetto al capo I) (detenzione nello terreno attiguo): si censurava l'assenza nel fascicolo del verbale di sequestro a carico di ignoti, l'impossibilità di stabilire l'orario del sequestro e la distanza dall'abitazione, per cui le captazioni telefoniche e l'sms non avrebbero potuto collegarsi causalmente al sequestro; il terreno era accessibile a terzi e non di pertinenza esclusiva; 2) violazione degli artt. 274, 275, comma 3, 275-bis c.p.p.: il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente la limitatezza temporale della contestazione (periodo 11/01/21-12/03/21), la mancanza di pendenze giudiziarie recenti, la distanza temporale quasi annuale tra i fatti e l'ordinanza cautelare, e omesso di decidere sulla richiesta di sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) o con il divieto di cui all'art. 284, comma 2 c.p.p.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi e ha confermato l'adeguatezza della motivazione del Tribunale del riesame: la decisione ha valutato un compendio indiziario ritenuto grave e coerente (intercettazioni telefoniche, collegamenti con noto spacciatore Valastro Dario, conversazioni con clienti fidelizzati e riscontro con attività investigative), che rendeva altamente probabile l'attribuibilità della sostanza sequestrata all'indagato, nonostante il sequestro sia stato verbalizzato a carico di ignoti. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante il fatto che il terreno non fosse di proprietà esclusiva, essendo attiguo all'abitazione e facilmente sorvegliabile dall'indagato. Sul piano delle esigenze cautelari il Tribunale aveva motivatamente ritenuto la custodia in carcere necessaria per il rischio di reiterazione, dati i precedenti e l'organizzazione dell'attività di spaccio; la sostituzione con arresti domiciliari o controllo elettronico è stata ritenuta inadeguata (con richiamo al principio che il braccialetto elettronico è modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non misura autonoma). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p., comma 3
Richiamato nel contesto del vizio di motivazione: la Corte verifica che il giudice di merito abbia esposto ragioni giuridicamente significative e non illogiche; la pronuncia conferma il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione (controllo di adeguatezza e coerenza, non rivalutazione dei fatti).
art. 273 c.p.p.
Riferito nella censura relativa alla mancata acquisizione del verbale di sequestro; la Corte ha ritenuto però che l'assenza del singolo documento non fosse decisiva alla luce del complessivo compendio indiziario.
art. 274 c.p.p.
Norma sulle circostanze da valutare ai fini della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato tali circostanze (gravità indiziaria e esigenze cautelari).
art. 275 c.p.p., comma 3
Riguarda la valutazione del pericolo di reiterazione e delle esigenze cautelari; la Corte ha confermato la valutazione prognostica del Tribunale in riferimento ai precedenti e alla condotta ripetuta dell'indagato.
art. 275-bis c.p.p.
Regola la sostituzione delle misure cautelari; il Tribunale ha motivatamente escluso la sostituzione con misure meno afflittive ritenendole insufficienti a fronte del rischio di recidiva.
art. 284 c.p.p., comma 2
Norma menzionata in relazione alla richiesta difensiva di applicare specifici divieti; la Corte rileva che il Tribunale ha esaminato e ritenuto inidonee le misure alternative proposte.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato in ordine agli adempimenti della cancelleria; la Corte dispone gli adempimenti conseguenti alla sentenza e alla condanna alle spese.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 26992/2013 e Sez. 2, n. 27866/2019)
Principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, il controllo sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: la Corte verifica l'adeguatezza delle ragioni espresse dal giudice di merito e l'assenza di illogicità evidenti, senza riconsiderare ex novo le risultanze probatorie.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 11/1995, Costantino)
Definizione del concetto di gravità indiziaria: elementi che, coordinati, rendono qualificata la probabilità di responsabilità, utile per la misura cautelare.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 56/2011, Siciliano)
Richiama i requisiti dell'atto impugnato valutabili in Cassazione (esposizione di ragioni giuridicamente significative e assenza di incongruità manifeste).
Giurisprudenza (Sez. U, n. 20769/2016, Lovisi)
Principio secondo cui il controllo elettronico (braccialetto) è una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e non costituisce misura cautelare autonoma; pertanto non può essere considerato un'alternativa indipendente alla custodia cautelare in carcere.
Massime di principio
- In Cassazione un ricorso per vizio di motivazione contro una decisione di riesame è limitato al sindacato sulla adeguatezza e logica delle ragioni esposte: non è consentita una rivalutazione ex novo delle prove.
- La mancanza di un singolo documento (es. verbale di sequestro) non è necessariamente decisiva se esiste un compendio indiziario serio e coerente (intercettazioni, riscontri investigativi, relazioni con soggetti noti per spaccio).
- Intercettazioni e comunicazioni immediatamente successive a un sequestro possono costituire indizi gravi se il loro contenuto è compatibile e non efficacemente smentito dall'indagato.
- La prossimità di un luogo di occultamento rispetto all'abitazione dell'indagato e la facilità di accesso possono rendere plausibile l'attribuzione della disponibilità della sostanza anche se il terreno non è formalmente di proprietà esclusiva.
- Il tempo trascorso tra la commissione del reato e l'applicazione della misura cautelare non esclude automaticamente la misura: rileva la valutazione prognostica sulla continuazione dell'attività delinquenziale e il concreto rischio di reiterazione.
- Per ottenere la sostituzione della custodia con misure meno afflittive occorre dimostrare concretamente l'insussistenza delle esigenze cautelari o l'idoneità di misure alternative; il controllo elettronico è modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non misura autonoma.
- In difesa è utile proporre interpretazioni alternative concrete e documentate delle risultanze (es. spiegazioni plausibili riguardo a intercettazioni o possibili terze persone), poiché mere contestazioni formali senza plausibile ricostruzione alternativa raramente ottengono accoglimento in Cassazione.
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