Sentenza n. 181/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del decreto di rigetto della licenza di porto di armi per uso tiro a volo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Vibo Valentia di rigetto della richiesta di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, deducendo la violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 e l'eccesso di potere. Il diniego era stato preceduto da un preavviso di rigetto fondato sulle frequentazioni del richiedente con soggetti gravati da pregiudizi di polizia. Il ricorrente ha sostenuto che non ricorressero i presupposti ostativi, anche perché i controlli e le frequentazioni contestati sarebbero stati risalenti. L'amministrazione ha invece fondato il provvedimento su molteplici controlli, l'ultimo dei quali del 2024, dai quali risultava la frequentazione del ricorrente con persone controindicate per reati tra cui lesioni personali colpose, porto e detenzione abusiva di armi, ricettazione, truffa, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, furto aggravato, produzione e traffico illecito di stupefacenti, associazione mafiosa e violenza privata.
La decisione
Il TAR ha respinto l'unica censura e la domanda di annullamento. Ha distinto tra l'automatismo preclusivo previsto dagli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, del R.D. n. 773/1931, relativo a determinate condanne e situazioni soggettive, e il potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza previsto dagli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, della medesima normativa, volto a valutare la buona condotta, l'affidabilità del richiedente e il rischio di abuso delle armi. Il diniego non si fondava su una causa automatica, ma su un giudizio prognostico di inaffidabilità desunto dalle molteplici frequentazioni con soggetti controindicati, compreso un controllo del 2024. Secondo il Collegio, tale compendio rendeva ragionevole e coerente la valutazione del Questore. Il giudizio amministrativo sull'affidabilità non richiede che i comportamenti siano accertati come penalmente rilevanti né un'autonoma istruttoria sulla pericolosità sociale; è sufficiente che anche meri indizi facciano emergere l'assenza di perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi. Il sindacato giurisdizionale è limitato a verificare dall'esterno l'eventuale illogicità o irragionevolezza della valutazione, che nella specie non è stata ravvisata. È stato inoltre ritenuto rilevante anche il potenziale pericolo che l'arma possa essere appresa da soggetti controindicati legati al richiedente da rapporti di frequentazione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 R.D. n. 773/1931
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
Il comma 1 disciplina ipotesi di diniego tendenzialmente automatico, mentre il comma 2 consente il diniego discrezionale anche in relazione alla buona condotta e all'affidabilità del richiedente.
art. 43 R.D. n. 773/1931
… non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi
Il comma 1 individua ipotesi ostative collegate a specifiche condanne; il comma 2 attribuisce all'amministrazione un potere valutativo in materia di buona condotta e affidamento di non abusare delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rilascio di una licenza di porto d'armi può fondarsi, ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, R.D. n. 773/1931, su una valutazione discrezionale dell'affidabilità, della buona condotta e dell'assenza di rischio di abuso delle armi, distinta dalle ipotesi di automatismo preclusivo previste dai commi 1 delle medesime disposizioni.
- Nel procedimento per il rilascio o il mantenimento di un titolo di polizia relativo alle armi, l'amministrazione può desumere l'inaffidabilità del richiedente da frequentazioni reiterate con soggetti controindicati, anche quando tali elementi non integrino un accertamento di responsabilità penale a carico dell'interessato.
- Il giudizio sull'affidabilità nell'uso delle armi è prognostico e preventivo: è sufficiente che gli elementi acquisiti, anche indiziari, facciano emergere l'assenza di una sicura garanzia circa il corretto utilizzo dell'arma; non è necessaria una specifica e autonoma istruttoria sulla pericolosità sociale del richiedente.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione amministrativa di affidabilità e buona condotta in materia di porto d'armi è esterno e riguarda, in particolare, la manifesta illogicità o irragionevolezza dell'apprezzamento; non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza.
- Ai fini del diniego del porto d'armi può assumere rilievo anche il pericolo potenziale che l'arma venga appresa da soggetti controindicati legati al richiedente da un rapporto di frequentazione.
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