Cassazione Civile, Ordinanza n. 08155/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ente comunale aveva notificato a una società un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, relativo a imposta, sanzioni, interessi e spese, in relazione a due immobili concessi in locazione finanziaria. La contribuente aveva contestato l’atto, ma sia il primo giudice sia la CTR avevano dato esiti diversi: la CTP aveva ritenuto che, in caso di risoluzione per inadempimento del leasing, il soggetto passivo IMU restasse il locatario fino alla materiale restituzione del bene; la CTR aveva invece annullato l’avviso, ritenendo che l’obbligo tributario permanga in capo al locatario dopo la risoluzione e sino alla riconsegna, valorizzando il possesso/detenzione materiale e le istruzioni ministeriali sulla dichiarazione IMU. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 8, commi 2 e 9, comma 1, del d.lgs. 23/2011, in combinato con l’art. 13, comma 12-ter, d.l. 201/2011, sostenendo che la titolarità passiva dell’IMU spetti al locatario solo finché perdura il contratto di leasing, a prescindere dalla riconsegna del bene.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha affermato che, in tema di leasing e IMU, soggetto passivo dell’imposta, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore/concedente anche se non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata restituzione da parte dell’utilizzatore, perché ai fini impositivi rileva l’esistenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, non la mera disponibilità di fatto. Ha escluso che le istruzioni ministeriali sulla dichiarazione IMU e la disciplina successiva della TASI possano estendersi all’IMU. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l’originario ricorso della contribuente. Ha inoltre condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità e compensato integralmente quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 8, commi 2 e 9, comma 1, d.lgs. 23/2011
Richiamato dal ricorrente come base normativa per individuare il soggetto passivo dell’IMU nei rapporti di leasing; la Corte lo legge in coerenza con la propria giurisprudenza nel senso che, dopo la risoluzione del leasing, la titolarità passiva spetta al locatore/concedente e non permane fino alla riconsegna materiale del bene.
art. 13, comma 12-ter, d.l. 201/2011
La Corte esclude che la norma sulle dichiarazioni IMU e il suo richiamo nelle istruzioni ministeriali valga a fondare la persistenza della soggettività passiva del locatario sino alla riconsegna del bene, trattandosi di disposizione non decisiva e di fonte non idonea a modificare il criterio legale del possesso rilevante ai fini dell’IMU.
art. 1, comma 672, l. 147/2013
Richiamato per escluderne l’applicabilità analogica all’IMU: la norma riguarda la TASI, ha presupposto impositivo diverso e non ha natura interpretativa.
art. 1, comma 703, l. 147/2013
La Corte lo richiama per affermare che l’istituzione dell’IUC, di cui la TASI è componente, lascia salva la disciplina dell’IMU.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Applicato per la cassazione con decisione nel merito, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
art. 385, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese dei gradi di giudizio.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’eccezione di inammissibilità fondata su questa norma è stata respinta perché il motivo di ricorso era specifico e chiaramente diretto contro l’interpretazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In materia di IMU e leasing, dopo la risoluzione del contratto il soggetto passivo del tributo va individuato in base al vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata del bene, non nella sola disponibilità materiale dello stesso.
- La mancata riconsegna del bene da parte dell’utilizzatore non è, di regola, decisiva ai fini dell’individuazione del soggetto passivo IMU, salvo casi particolari espressamente considerati dalla giurisprudenza.
- Le istruzioni ministeriali sulla dichiarazione IMU non hanno valore normativo tale da derogare alla disciplina primaria del tributo.
- Una disposizione sopravvenuta riferita a un tributo diverso, privo del medesimo presupposto impositivo, non può essere applicata analogicamente all’IMU per modificare la disciplina del soggetto passivo.
- Se la controversia è definibile sulla base degli accertamenti di fatto già acquisiti e la questione di diritto è matura, la Cassazione può cassare e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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