Cassazione Civile, Ordinanza n. 25429/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una verifica della Guardia di Finanza su varie società di un gruppo immobiliare. All'esito degli accertamenti, l'Ufficio contestava a una società del gruppo, per gli anni 2005 e 2006, l'indebita deduzione di costi e la indebita detrazione dell'IVA in relazione a fatture ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da un fornitore poi considerato coinvolto in un meccanismo fraudolento. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento degli avvisi in primo grado; poi la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio; quindi, in precedente giudizio di legittimità, la Cassazione aveva cassato con rinvio solo su alcuni punti, tra cui la prova della consapevolezza della frode e la rilevanza della sentenza penale assolutoria. In sede di rinvio, la CTR ha nuovamente annullato gli avvisi, ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente e deducibili i costi. Con il presente ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme su accertamento presuntivo e IVA, per avere la CTR ritenuto insufficiente la prova indiziaria della consapevolezza della frode e per avere valorizzato in modo improprio la sentenza penale assolutoria; 2) violazione della disciplina sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti e dell'art. 384 c.p.c., per non avere la CTR verificato correttamente i requisiti di deducibilità ai sensi dell'art. 109 TUIR e dell'art. 8 del D.L. 16/2012; 3) violazione delle norme processuali sulla produzione documentale, per avere la CTR ritenuto inammissibile la produzione di un prospetto riepilogativo dei costi, nonostante i dati fossero già agli atti. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo e ha difeso la decisione di rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendolo fondato. Ha giudicato che la CTR, in sede di rinvio, non aveva correttamente applicato i principi già fissati dalla precedente ordinanza di cassazione: da un lato aveva valutato in modo frammentario e non unitario gli indizi offerti dall'Amministrazione sulla consapevolezza della contribuente circa la frode; dall'altro aveva attribuito alla sentenza penale assolutoria un peso non coerente con il principio secondo cui essa non produce automaticamente giudicato nel processo tributario, ma può solo essere apprezzata come elemento di prova da valutare nel complesso del materiale istruttorio. L'accoglimento del primo motivo ha reso assorbiti gli altri due. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma in tema di accertamento e prova presuntiva delle imposte dirette.
art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come base normativa dell'accertamento IVA.
artt. 2727-2729 c.c.
Richiamati per la valutazione della prova presuntiva, che deve essere svolta considerando gli indizi nel loro insieme.
art. 384 c.p.c.
Invocato per il vincolo derivante dal principio di diritto enunciato dalla precedente ordinanza di cassazione nel giudizio di rinvio.
art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte dirette.
art. 109 TUIR
Richiamato quale parametro per verificare certezza, inerenza e determinabilità dei costi dedotti.
art. 58, comma 2, del D.lgs. 546/1992
Richiamato dal motivo sulla produzione documentale in appello e nel giudizio di rinvio.
art. 21-bis del D.lgs. 74/2000
Esclusa la sua applicazione nel caso concreto, perché la sentenza penale richiamata era già irrevocabile ed emessa all'esito di giudizio abbreviato.
art. 19 del D.P.R. 633/1972
Richiamato nella precedente fase come norma sulla detraibilità IVA in relazione alle operazioni contestate.
art. 21 del D.P.R. 633/1972
Richiamato nella precedente fase come norma concernente la fatturazione IVA.
art. 360 c.p.c.
comma 1, nn. 3 e 4; comma 1, n. 5
Indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, omesso esame e nullità processuale.
art. 366 c.p.c.
Richiamato nell'eccezione di inammissibilità respinta per autosufficienza del motivo.
Massime di principio
- In tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza esigibile in ragione della propria qualità professionale, di partecipare a un'evasione d'imposta.
- La prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche per presunzioni, ma il giudice deve valutare tutti gli indizi complessivamente e non in modo atomistico; anche elementi singolarmente deboli possono assumere rilievo se considerati nella loro sintesi unitaria.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non è sufficiente a escludere la partecipazione del contribuente a un'operazione soggettivamente inesistente quando l'Ufficio abbia già assolto l'onere di allegare e provare indizi oggettivi e specifici della frode.
- Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione 'perché il fatto non sussiste' non produce automaticamente giudicato, ma può essere utilizzata dal giudice tributario come elemento probatorio da apprezzare nel complesso del materiale acquisito, senza attribuirle efficacia vincolante automatica.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione i punti già definiti, né deve valutare singolarmente gli elementi istruttori ignorandone il reciproco rafforzamento.
- Per la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice deve verificare in concreto i presupposti richiesti dalla normativa fiscale applicabile, inclusi inerenza, certezza e determinabilità, secondo le contestazioni effettivamente mosse dall'Ufficio.
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