Sentenza n. 2688/2026 - Catania, Sezione 3
per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis, del d.l. n. 387 del 1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (ex carabiniere)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato in congedo a domanda dal 28 febbraio 2023, ha chiesto l’accertamento del diritto ai sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione della buonuscita. Ha dedotto di avere, al momento della domanda di collocamento a riposo, 57 anni di età e 38 anni di servizio utile, sostenendo che il beneficio spetti anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare che cessano dal servizio a domanda e che gli scatti vadano inclusi nel calcolo dell’indennità. Ha chiesto inoltre gli accessori di legge.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto che l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio per i sottufficiali a specifiche cause di cessazione ed escludeva quella a domanda, sia stato abrogato insieme alla disposizione che lo aveva sostituito, senza riviviscenza della formulazione originaria. Ha quindi applicato l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare con qualifiche equiparate, e ha chiarito che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda la base pensionabile, non il calcolo della buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis non è decadenziale: incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, mentre la domanda può essere presentata anche negli anni successivi. L’INPS è stato condannato a corrispondere gli importi dovuti in applicazione dell’art. 6-bis, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo. Spese liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
La disposizione si applica anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare con qualifiche equiparate e consente l’attribuzione dei sei scatti ai fini della buonuscita anche in caso di cessazione a domanda, ricorrendo i requisiti di età e servizio. Il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma incide sulla tempistica del collocamento a riposo.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo).
Il Codice dell’ordinamento militare, per le forze di polizia a ordinamento militare, mantiene applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, confermando la perdurante applicazione della disciplina dei sei scatti.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l’attribuzione dei sei aumenti ai soli fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.
art. 16, comma 6, l. 24 dicembre 1993, n. 537
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Sulle somme dovute per la rideterminazione della prestazione spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Il testo associa questa regola all’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e all’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
La norma concorre a fondare il riconoscimento dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, sulle somme dovute.
art. 2268, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Nel caso di specie, non può ritenersi che l’abrogazione dell'art. 11, della legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione; l’art. 11 della legge n. 231/1990 è stato infatti abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 872, del c.o.m..
L’abrogazione della disposizione novellatrice non comporta la reviviscenza della formulazione originaria della norma sostituita. Il TAR considera abrogata la disciplina restrittiva che escludeva la cessazione a domanda.
Massime di principio
- L’attribuzione dei sei scatti prevista dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita si applica agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare aventi qualifiche equiparate a quelle contemplate dalla disposizione, non essendo decisiva la distinzione tra ordinamento civile e militare.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: il suo rispetto incide sulla decorrenza del collocamento, mentre la domanda può essere presentata anche in un’annualità successiva.
- L’abrogazione della disposizione che ha sostituito una norma non determina, di per sé, la reviviscenza della formulazione originaria della norma sostituita; occorre considerare la disciplina successiva e il criterio cronologico.
- L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, regolando gli aumenti ai fini della base pensionabile, non modifica il distinto regime di calcolo dell’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
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