Sentenza n. 25/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung nach Aussetzung der Vollstreckbarkeit - der Verfügung Nr. -OMISSIS-. des Quästors von Bozen vom -OMISSIS-, zugestellt am -OMISSIS-, womit der Widerruf des auf den Rekurssteller lautenden Jagdwaffenscheines verfügt und der Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoff jeglicher Art und Kategorie verboten wurde, - der Mitteilung über die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens Nr. -OMISSIS- vom -OMISSIS-, - sowie aller damit zusammenhängenden Maßnahmen und Verwaltungsakte, auch wenn nicht eigens angeführt oder dem Rekurssteller nicht bekannt.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento questorile di revoca della licenza di porto di fucile e di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile e il contestuale divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, adottati dopo che i Carabinieri avevano proceduto al ritiro cautelare delle armi ai sensi dell'art. 39 TULPS, a seguito di una denuncia della vicina per asserite minacce e condotte persecutorie riconducibili all'art. 612-bis c.p. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, lamentando di non avere potuto conoscere adeguatamente i fatti contestati né esercitare in modo effettivo le proprie garanzie partecipative, nonostante le richieste di accesso agli atti; dall'altro, la violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS e dell'art. 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per insufficiente istruttoria, carenza o insufficienza della motivazione, illogicità e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento si fondasse esclusivamente sulla denuncia e sulle paure espresse dalla vicina, senza indicare ulteriori episodi, esiti investigativi o elementi concreti idonei a dimostrare l'inaffidabilità nell'uso delle armi, determinando in sostanza una revoca automatica in conseguenza della sola denuncia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ricostruito che il ritiro cautelare delle armi era seguito alla denuncia della vicina, la quale aveva riferito di insulti e di una minaccia con una pietra, esprimendo timore per il possesso di armi da parte del vicino. Tuttavia, dopo l'avvio del procedimento, l'amministrazione non aveva acquisito né indicato nuovi elementi, risultati investigativi o ulteriori circostanze, e il provvedimento di revoca si era limitato a richiamare genericamente una comunicazione dei Carabinieri, episodi non descritti e circostanze asseritamente dimostrative di gravi minacce. Il giudice ha riconosciuto che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del titolare di armi e può fondare il giudizio anche su una prognosi probabilistica; tale discrezionalità, però, non esonera dall'obbligo di svolgere un'istruttoria adeguata sulla condotta e sulle condizioni di vita dell'interessato e di motivare in modo comprensibile il giudizio di inidoneità, inaffidabilità o pericolo di abuso. Nel caso concreto, le sole paure espresse nella denuncia non costituivano elementi sufficienti per dimostrare, neppure in via prognostica, il rischio di uso abusivo delle armi. Il Questore avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti sulla personalità del ricorrente e fornire una motivazione specifica; la valutazione era invece sostanzialmente automatica e priva di adeguata istruttoria e motivazione. Assorbite le altre censure, il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato, facendo salvi ulteriori provvedimenti dell'amministrazione fondati su una nuova e adeguata istruttoria. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale deve consentire all'interessato di conoscere effettivamente i fatti posti a fondamento del procedimento e di esercitare le proprie difese.
art. 8 l. 241/1990
La comunicazione di avvio deve rendere conoscibili gli elementi essenziali del procedimento, in modo da permettere una partecipazione effettiva.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi deve essere adeguatamente e comprensibilmente motivato, con riferimento agli elementi concreti posti a base del giudizio di inaffidabilità.
art. 11 TULPS
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La revoca presuppone la sopravvenuta carenza o l'accertamento di circostanze rilevanti rispetto ai requisiti dell'autorizzazione e non può essere automatica in assenza di una concreta verifica.
art. 39 TULPS
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Il divieto cautelare di detenzione può essere adottato sulla base di una valutazione preventiva del rischio di abuso, ma tale misura non sostituisce l'istruttoria e la motivazione necessarie per la successiva revoca della licenza.
art. 43 TULPS
La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il giudizio sull'affidabilità nel porto e nell'uso delle armi è ampiamente discrezionale e può avere natura prognostica, ma deve fondarsi su elementi concreti, su un'adeguata istruttoria e su una motivazione specifica.
art. 612-bis c.p.
La denuncia per il reato di atti persecutori costituisce un elemento conoscitivo da valutare, ma la sua mera presentazione non dimostra automaticamente l'inaffidabilità del titolare di armi né impone di per sé la revoca della licenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento dei dati identificativi della parte quando ciò sia necessario a tutelarne i diritti o la dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati personali relativi a condanne penali e reati, giustificando nel caso concreto l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca della licenza di porto d'armi, fondata sul venir meno dei requisiti di affidabilità o sul rischio di abuso, richiede una valutazione concreta e attuale della condotta e della personalità dell'interessato, adeguatamente istruita e motivata; l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza non esonera da tali obblighi.
- La sola presentazione di una denuncia per minacce o atti persecutori, accompagnata dalle paure dichiarate dalla persona denunciante, non determina automaticamente la revoca del porto d'armi: la denuncia deve essere valutata insieme ad ulteriori elementi concreti e verificati, idonei a sostenere anche in via prognostica il giudizio di inaffidabilità o di possibile abuso delle armi.
- Il ritiro cautelare delle armi ai sensi dell'art. 39 TULPS e la successiva revoca della licenza ai sensi dell'art. 43 TULPS sono misure funzionalmente distinte: il primo può rispondere a un'esigenza preventiva immediata, ma non sostituisce l'accertamento istruttorio e la motivazione richiesti per la decisione definitiva sulla licenza.
- Quando l'amministrazione fonda la revoca del porto d'armi su episodi o comunicazioni di polizia, il provvedimento deve indicare in modo intellegibile i fatti rilevanti, gli elementi acquisiti e il percorso logico attraverso cui tali elementi conducono al giudizio di inaffidabilità; richiami generici a episodi non descritti o ad atti non conosciuti non sono sufficienti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →