Cassazione Penale, Sentenza n. 20153/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente, costituitasi parte civile nel processo penale per appropriazione indebita, impugna la decisione della Corte d'appello di Roma che l'ha esclusa come parte civile e ha revocato le statuizioni civili del Tribunale ritenendo sussistere una duplicazione con un giudizio civile (divisione ereditaria) in corso. La ricorrente deduce che la motivazione è contraddittoria e manifestamente illogica perché, sebbene le parti coincidessero, le domande erano diverse: in sede civile era stata proposta un'azione di divisione ereditaria (attribuzione delle quote), mentre in sede penale la domanda civile era diretta al risarcimento del danno per l'appropriazione indebita. Sostiene quindi che non sussisteva la perfetta identità di petitum e causa petendi richiesta per l'esclusione ai sensi dell'art. 82 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'identità delle azioni va valutata con riferimento a personae, petitum e causa petendi; nel caso concreto le due azioni erano sostanzialmente diverse (divisione ereditaria vs risarcimento per appropriazione indebita) e la Corte d'appello ha motivato in modo manifestamente illogico nel ritenere la loro identità. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. (Gli altri aspetti della sentenza d'appello, quali la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non sono stati qui riformati dalla Cassazione nella parte civile oggetto dell'annullamento.)
Norme richiamate
art. 82 cod. proc. pen.
La norma mira a evitare la duplicazione di giudizi: l'esclusione della parte civile per il fatto che la stessa domanda sia stata proposta anche davanti al giudice civile opera solo quando vi sia una compiuta coincidenza tra le due domande (identità di personae, petitum e causa petendi). Nel caso concreto la Corte d'appello ha interpretato la norma in modo eccessivamente estensivo, senza accertare la perfetta identità del petitum e della causa petendi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4, n. 4101 del 06/12/2012; Sez. 1, n. 11925 del 26/02/2003 (cit. nel dispositivo)
La Corte ha ricordato l'ammissibilità del ricorso per cassazione della parte civile contro il capo d'appello che, in accoglimento del gravame dell'imputato, ha escluso la parte civile e ha eliminato le statuizioni civili della decisione di primo grado; e che tale esclusione non può essere ritenuta inoppugnabile quando sia stata decisa con la sentenza d'appello.
Principio di identificazione delle azioni (personae, petitum, causa petendi)
Per accertare la coincidenza tra una domanda civile proposta in sede penale e una proposta in sede civile occorre la perfetta identità dei soggetti, dell'oggetto della domanda (petitum) e della causa petendi; la sola coincidenza delle parti non è sufficiente a escludere la parte civile.
Massime di principio
- L'esclusione della parte civile per duplicazione con un giudizio civile opera solo se vi è perfetta coincidenza tra personae, petitum e causa petendi; se manca tale identità, la parte civile non deve essere esclusa.
- Quando la stessa persona promuove in sede civile un'azione di divisione ereditaria e in sede penale una domanda di risarcimento per un illecito (es. appropriazione indebita), si tratta normalmente di domande diverse: la prima mira allo scioglimento della comunione e all'attribuzione delle quote, la seconda al ristoro del danno derivante da un fatto illecito.
- Chi si costituisce parte civile può proporre ricorso in Cassazione contro il capo di sentenza d'appello che l'ha esclusa quando l'esclusione sia stata decisa con la sentenza e non con una ordinanza, poiché in tal caso l'inoppugnabilità delle ordinanze non opera.
- In termini pratici, per evitare il rischio di esclusione per duplicazione, chi agisce dovrebbe chiarire con precisione nei titoli di domanda e nelle memorie le differenze di petitum e causa petendi tra le domande proposte in sede civile e in sede penale, allegando documenti che evidenzino la non sovrapponibilità delle pretese.
- Se una Corte d'appello esclude la parte civile motivando sull'identità delle azioni, tale motivazione può essere sindacata in Cassazione per manifesta illogicità se non valuta correttamente personae, petitum e causa petendi.
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