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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8156/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla responsabilità patrimoniale dei soci per imposte e sanzioni iscritte a ruolo a carico della società estinta R L s.p.a. in liquidazione. L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti della società e, successivamente, notificato la cartella di pagamento agli ex soci per crediti tributari e sanzioni; i destinatari impugnavano gli atti. In Cassazione l'Agenzia censurava (i) carenza di motivazione della CTR in ordine alla non debenza delle sanzioni, (ii) il fatto che la CTR non avrebbe considerato che i ricorsi erano diretti a contestare l'illegittimità dell'atto impositivo (avvisi di accertamento) e non vizi propri della cartella di pagamento, e (iii) la mancata ricostruzione della responsabilità patrimoniale dei soci alla luce delle norme tributarie e civilistiche richiamate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (motivo di carenza motivazionale), accolto il secondo e il terzo motivo (relativi al divieto di riesame in sede di impugnazione della cartella di questioni già decise con riguardo all'atto impositivo) e dichiarato assorbito il quarto motivo. Ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della controricorrente nella parte condizionata. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame; la Corte ha inoltre condannato alla rifusione delle spese di legittimità e rilevato l'obbligo del versamento aggiuntivo del contributo unificato a carico del controricorrente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36

    così come novellato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    La CTR ha fatto ricorso a tale norma per ritenere non dovute le sanzioni; la Cassazione registra tale richiamo ma ritiene che la questione relativa alla debenza delle sanzioni, in quanto già oggetto di giudizio contro gli avvisi di accertamento, non potesse essere riesaminata nell'impugnazione della cartella di pagamento.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    Secondo la Corte, l'art. 19(3) impedisce di sollevare, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, questioni che non costituiscono vizi propri della cartella ma attengono all'illegittimità dell'atto impositivo già valutata in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68

    Norma richiamata quale disciplina della cartella di pagamento e della relativa impugnazione; la Corte sottolinea che, pur essendo la cartella impugnata in pendenza del giudizio sugli avvisi, non è consentito riesaminare questioni già decise sull'atto impositivo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 17, 25, 36, 42

    Norme relative ai procedimenti esecutivi e alle responsabilità; sono state richiamate nelle censure e nel ricorso incidentale, ma la Corte ha considerato inammissibile la riproposizione di alcune questioni in questa sede per le ragioni processuali indicate (art. 19 d.lgs. 546/92).

  • Codice civile, art. 2495

    Richiamato nella prospettazione della ricorrente in ordine alla mancanza di limitazioni della responsabilità civilistica dei soci; la questione è stata assorbita o rimessa al giudice di merito in sede di rinvio.

  • Codice civile, art. 2945

    Richiamato con riferimento alla prescrizione; era oggetto di censura ma è stato assorbito dalla decisione complessiva e rimesso al nuovo esame di merito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Applicato dalla Corte per rilevare l'obbligo, a carico del controricorrente, del versamento aggiuntivo del contributo unificato nella misura prevista per il ricorso.

Massime di principio

  • In caso di impugnazione della cartella di pagamento, il giudice non può riesaminare questioni già decise o proponibili esclusivamente con riferimento all'atto impositivo (avviso di accertamento): le doglianze che attengono all'illegittimità dell'atto impositivo devono essere sollevate nel giudizio contro l'avviso e non costituiscono vizi propri della cartella (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992).
  • La trasmissibilità della pretesa sanzionatoria ai soci di una società estinta va valutata nel giudizio avverso gli avvisi di accertamento; non è ammissibile riproporre la stessa questione in sede di impugnazione della cartella se non si tratta di un vizio proprio della cartella.
  • La motivazione della sentenza deve essere percepibile nel suo fondamento: può essere anche succinta se consente di rilevare il percorso logico-giuridico seguito, ma una motivazione meramente apparente o che costringa l'interprete a congetture può portare alla censura per error in procedendo.
  • Se si intende contestare la responsabilità patrimoniale dei soci o questioni di natura sostanziale (p.es. trasmissibilità di sanzioni, prescrizione), è opportuno presentare e sviluppare tali censure nel giudizio contro l'atto impositivo (avviso di accertamento) per evitare l'inammissibilità o il mancato esame in sede di opposizione alla cartella.
  • In presenza di pronunce di merito contrastanti o incomplete, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare la causa per nuovo esame, demandando al giudice di merito il compito di esaminare nuovamente la questione alla luce dei principi processuali indicati.

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