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Sentenza

Sentenza n. 494/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 527 del 1° ottobre 2025 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 ottobre 2025. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto a ricevere, alle condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato, la Carta elettronica per la formazione, per l’importo nominale di 500 euro annui e complessivi 2.000 euro, relativi agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, oltre interessi, nonché 657 euro per le spese del giudizio del lavoro. Deduceva che il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato; chiedeva l’ordine di adempiere, con accredito di 2.000 euro sulla Carta del docente, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato, la notificazione e l’inadempimento non contestato dell’Amministrazione, con conseguente sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza. Ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo 2.000 euro oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e compiendo gli adempimenti necessari alla piena soddisfazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, incaricato di provvedere entro i successivi 30 giorni dalla specifica richiesta della ricorrente; nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.100 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione alla mancata esecuzione dei pagamenti dovuti nonostante il precedente ordine del giudice del lavoro.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario-GL, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.

    L’ottemperanza è esperibile quando il ricorrente documenta l’esistenza del giudicato e l’omesso adempimento dell’amministrazione; nel caso concreto, la mancata contestazione dell’inadempimento concorre a dimostrare i presupposti del rimedio.

  • art. 114 c.p.a.

    Valutati tutti questi elementi la domanda di parte ricorrente va accolta, con ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare (tempestiva, ancorchè tardiva) esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 527 del 01.10.2025 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato entro un termine determinato e può predisporre, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza, il 15/10/2025, agli indirizzi di posta elettronica certificata

    Il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato decorre, nella fattispecie, dalla notificazione della sentenza; il suo decorso è stato ritenuto rilevante ai fini dell’accertamento dell’inadempimento.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    In particolare, con tale pronuncia è stato accertato il diritto della ricorrente a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti assunti a tempo indeterminato, della Carta elettronica, di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/ 2015, per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo nominale di euro 500 annui, per un importo pari ad euro 2.000,00, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, oltre interessi sino al soddisfo

    Il giudicato da eseguire riconosce alla docente il diritto alla Carta elettronica per la formazione per quattro annualità, per un valore complessivo di 2.000 euro oltre interessi; il TAR ordina il pagamento di tale importo in esecuzione della pronuncia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando risultino documentati il giudicato e la mancata esecuzione degli obblighi da esso imposti; il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e predisporre, per il caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
  • Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 assume rilievo una volta notificata la pronuncia; il suo decorso, insieme alla persistente omissione, consente di accertare l’inadempimento ai fini dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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