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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14906/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di merito solo apparente perché priva di un effettivo esame critico dei documenti contrapposti, in particolare di quelli prodotti dal contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha determinato sinteticamente un maggior reddito IRPEF per l'anno d'imposta 2010, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973, valorizzando le spese sostenute dal contribuente come indice di capacità contributiva. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo, ritenendo corretta la valutazione delle spese e insufficiente, imprecisa e inidonea la documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare la diversa provenienza delle somme. In cassazione il contribuente ha dedotto, con primo motivo, la nullità della sentenza per difetto di motivazione; con secondo motivo, la violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, assumendo l'illegittimità dell'accertamento sintetico così confermato.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973

    "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile"

    Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base delle spese sostenute, salvo prova contraria del contribuente sulla diversa provenienza delle risorse impiegate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale".

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; la sua mancanza o apparenza integra vizio rilevante in cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente, mancante o incomprensibile si traduce in nullità della sentenza.

  • art. 54 del d.l. n. 83/2012

    Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.

  • L. n. 134/2012

    Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 83/2012, rendendo stabile la nuova formulazione del vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione della sentenza è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale; integra vizio di nullità solo una motivazione assente, meramente apparente, perplessa, incomprensibile o internamente irriducibilmente contraddittoria.
  • In materia di accertamento sintetico del reddito ex art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, il giudice di merito deve confrontare effettivamente la documentazione dell'Ufficio e quella del contribuente, dando conto delle ragioni per cui ritiene provata o non provata la diversa provenienza delle somme.
  • Una motivazione che si limiti ad affermazioni apodittiche sull'idoneità della prova dell'Ufficio e sull'inadeguatezza di quella del contribuente, senza spiegare l'esame critico dei documenti, è solo apparente e determina cassazione della sentenza.
  • Quando il vizio accolto attiene alla motivazione della decisione di merito, la censura sulla violazione della norma sostanziale resta assorbita se la causa deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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