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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32772/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un debitore principale e la terza datrice di ipoteca avevano proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'azione esecutiva promossa da un istituto di credito. L'opposizione era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello. In Cassazione ha ricorso solo il debitore principale, articolando tre motivi, ma dalla sentenza non emergono nel dettaglio i singoli contenuti dei motivi perché la Corte si è arrestata al vaglio preliminare di ammissibilità. Il ricorrente, nelle memorie, chiedeva anche la rimessione della questione alle Sezioni Unite in tema di sospensione feriale dei termini. La Corte ha però rilevato che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC lo stesso giorno della pubblicazione, sicché il termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione scadeva il 13 agosto 2019; il ricorso, notificato solo il 13 settembre 2019, era quindi tardivo.

La decisione

La Corte ha preliminarmente verificato l'ammissibilità del ricorso e ha ritenuto che non fosse applicabile la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. In applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. ha calcolato il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta via PEC il 14 giugno 2019, con scadenza al 13 agosto 2019. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto il 13 settembre 2019, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    Il giudizio di opposizione all'esecuzione rientra tra quelli per i quali non opera la sospensione feriale dei termini, e tale esclusione vale anche nella fase di legittimità.

  • artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

    Sono le norme che consentono la trattazione in camera di consiglio quando il ricorso appare destinato all'inammissibilità.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Il termine breve per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

  • art. 326 c.p.c.

    Concorre a disciplinare il decorso del termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto nell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 il comma 1-quater relativo al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non si applica la sospensione feriale dei termini, con conseguente continuità del decorso del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
  • Se la sentenza impugnata è stata notificata alla parte, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine breve di sessanta giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c.; la proposizione oltre tale termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'esclusione della sospensione feriale nelle controversie esecutive opera per l'intero giudizio oppositivo, compresa la fase di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione determina la condanna alle spese del giudizio di cassazione e legittima l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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