Sentenza n. 1696/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi sul progetto di completamento della ristrutturazione edilizia di un fabbricato, con i verbali e gli atti della conferenza e i pareri negativi comunali e della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno impugnato la determinazione negativa conclusiva della conferenza di servizi, sostenendo anzitutto che la conferenza, iniziata il 16 gennaio 2025, avrebbe dovuto concludersi entro 90 giorni, il 16 maggio 2025, mentre si era conclusa il 28 maggio 2025 dopo vari differimenti. Hanno dedotto la violazione dell’art. 1, comma 2-bis, e degli artt. 14-bis, comma 2, e 14-ter, comma 3, della l. 241/1990: poiché gli enti avevano indicato modifiche che avrebbero potuto consentire l’assenso e i proponenti si erano dichiarati disponibili ad adeguare il progetto, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto rinviare la conferenza, anziché concluderla negativamente, o adottare un esito favorevole condizionato. Hanno inoltre lamentato la violazione degli artt. 146 e 148 del d.lgs. 42/2004 per la pretesa mancata acquisizione del parere della Commissione locale per il paesaggio e la mancata trasmissione all’ufficio ministeriale della bozza di provvedimento. Infine, hanno contestato il mancato rilascio di un assenso con prescrizioni e l’irragionevolezza e l’insufficiente motivazione delle prescrizioni, ritenute tali da impedire modifiche dell’immobile e fondate su incrementi volumetrici asseritamente insussistenti. Il progetto prevedeva quattro unità abitative in luogo delle due esistenti, il riutilizzo di un vano tombato, due terrazze e due porticati.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il progetto comportasse una trasformazione radicale dell’immobile e del suo aspetto: nuove superfici e strutture, trasformazione di volumi tecnici, nuovi materiali, alterazione di superfici, volumi, sagome e prospetti, frazionamento delle unità e mutamento di destinazione d’uso, con incremento del carico urbanistico e contrasto con la disciplina urbanistica e paesaggistica. Le indicazioni degli enti per un’eventuale valutazione positiva — recupero dei materiali di pregio, uso di materiali e tecniche tradizionali e conservazione dei rapporti tra pieni e vuoti — avrebbero richiesto l’eliminazione di terrazzi, portici e delle altre modifiche esterne, traducendosi non in un adeguamento puntuale ma in un progetto diverso nelle sue linee ideative. Perciò tali indicazioni non imponevano né il rinvio della conferenza né un’assenso condizionato; inoltre, le carenze e ambiguità nella rappresentazione dello stato di fatto e di progetto rendevano più complessa la valutazione delle modifiche. Il TAR ha rilevato anche che il parere dell’Ufficio tecnico comunale era radicalmente negativo, segnalando incrementi volumetrici e interventi qualificabili come nuova costruzione vietati dalla disciplina locale, senza formulare condizioni per superare il dissenso. Ha respinto la censura sulla Commissione locale per il paesaggio, poiché il relativo parere risultava acquisito dalla determinazione dell’ufficio comunale competente, prodotta dagli stessi ricorrenti. Spese a carico dei ricorrenti: euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna amministrazione costituita; nulla sulle spese nei confronti dell’amministrazione non costituita.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Infatti, eventuali prescrizioni o condizioni devono armonizzarsi con la struttura della conferenza di servizi in modo da consentire l’integrale conservazione delle possibilità valutative offerte alle Amministrazioni dal citato modulo procedimentale, anche imponendo il riavvio dell’iter.
I doveri di collaborazione e buona fede nell’azione amministrativa non impongono di concludere favorevolmente o rinviare la conferenza quando l’adeguamento richiesto comporterebbe una riprogettazione sostanziale; prescrizioni e condizioni devono preservare le possibilità di valutazione delle amministrazioni, anche mediante il riavvio dell’iter.
art. 14-bis, comma 2, l. 241/1990
Infatti, l’indicazione, da parte delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, delle modifiche necessarie ai fini del conseguimento dell’assenso non impone il rinvio dei lavori ai fini dell’adeguamento del progetto né l’adozione di una determinazione conclusiva favorevole ma condizionata, nelle ipotesi in cui le modifiche richieste risultino così consistenti da imporre una radicale revisione dell’intervento e la presentazione di un progetto profondamente diverso nelle sue linee ideative.
L’indicazione in conferenza di modifiche necessarie per ottenere l’assenso non obbliga a rinviare i lavori o a rilasciare un assenso condizionato quando le modifiche comportino una revisione radicale dell’intervento e un progetto profondamente diverso.
art. 14-ter, comma 3, l. 241/1990
Infatti, l’indicazione, da parte delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, delle modifiche necessarie ai fini del conseguimento dell’assenso non impone il rinvio dei lavori ai fini dell’adeguamento del progetto né l’adozione di una determinazione conclusiva favorevole ma condizionata, nelle ipotesi in cui le modifiche richieste risultino così consistenti da imporre una radicale revisione dell’intervento e la presentazione di un progetto profondamente diverso nelle sue linee ideative.
La conferenza può concludersi negativamente senza rinvio quando le modifiche prospettate per superare i dissensi trasformerebbero radicalmente il progetto, anziché limitarsi a un suo adeguamento.
artt. 146 e 148 d.lgs. 42/2004
Del tutto priva di fondamento, poi, è l’affermazione secondo cui non sarebbe stato reso il parere della Commissione locale per il paesaggio; tale parere risulta, infatti, regolarmente acquisito, come emerge dalla determinazione dell’Ufficio comunale preposto proprio alla tutela del paesaggio, prodotta dagli stessi ricorrenti.
La censura relativa alla mancata acquisizione del parere paesaggistico è infondata se dagli atti risulta che il parere della Commissione locale per il paesaggio è stato regolarmente acquisito.
Massime di principio
- L’indicazione, in conferenza di servizi, di modifiche necessarie per conseguire gli assensi non obbliga l’amministrazione procedente a rinviare la conferenza o a concluderla con un provvedimento favorevole condizionato quando le modifiche richieste comportano una revisione radicale dell’intervento e la presentazione di un progetto profondamente diverso nelle sue linee ideative.
- Prescrizioni e condizioni formulate nell’ambito di una conferenza di servizi devono lasciare integre le possibilità valutative delle amministrazioni partecipanti; se l’adeguamento richiede una diversa concezione dell’intervento, può rendersi necessario il riavvio dell’iter sulla base di un nuovo progetto.
- Le carenze e le ambiguità nella descrizione dello stato dei luoghi, del progetto e del raffronto tra i due possono rendere più complessa la valutazione delle modifiche progettuali e concorrere a giustificare la conclusione negativa della conferenza.
- La censura di mancata acquisizione del parere della Commissione locale per il paesaggio è infondata quando l’acquisizione risulta documentalmente dagli atti del procedimento.
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