Cassazione Civile, Ordinanza n. 21401/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un privato agì contro i Ministeri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la gestione del patrimonio mobiliare sequestrato nell'ambito di un procedimento penale a suo carico. Dedusse che il sequestro, eseguito nel 1997, aveva riguardato monete, banconote, titoli di credito, assegni, certificati di deposito, CCT, quote sociali e azioni; che, dopo l'assoluzione penale e il dissequestro, i beni erano stati restituiti solo anni dopo in misura economicamente molto inferiore; che la perdita derivava dalla cattiva gestione dei valori mobiliari, dalla prescrizione dei titoli e dalla mancata fruttificazione del patrimonio. I giudici di merito respinsero la domanda. In appello, il danneggiato contestò la motivazione della sentenza, lamentando motivazione apparente o inesistente, omessa pronuncia, violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e delle norme sul sequestro penale previgenti, sostenendo di avere provato custodia, nesso causale e danno e che mancasse la prova del caso fortuito. Dinanzi alla Corte di cassazione articolò due motivi, entrambi imperniati su vizi motivazionali e violazione delle norme sulla responsabilità da cosa custodita e sull'onere della prova, ma la Corte osservò che la decisione d'appello aveva dichiarato inammissibili i motivi di gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., con autonoma ratio decidendi non attaccata efficacemente dal ricorrente; le ulteriori considerazioni di merito erano solo ad abundantiam e quindi irrilevanti ai fini dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata principalmente sull'inammissibilità dei motivi di appello per difetto di specificità. Ha inoltre escluso la sussistenza di una motivazione apparente e del vizio di omessa pronuncia. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore avviso sull'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 132, n. 4 c.p.c.
La Corte esclude che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione o motivata solo apparentemente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per escludere il vizio motivazionale denunciato.
art. 112 c.p.c.
La Corte nega l'omessa pronuncia dedotta dal ricorrente.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per censurare l'uso delle prove, ma la Corte ritiene infondate le doglianze sul punto.
art. 342 c.p.c.
L'appello deve indicare specificamente le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza; in difetto, i motivi sono inammissibili.
art. 2051 c.c.
La censura fondata sulla responsabilità da cosa custodita non coglie la ratio della decisione, che ha escluso in radice l'ammissibilità delle doglianze di appello.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova, ma la Corte non ravvisa violazioni decisive.
art. 28 Cost.
Evocato dal ricorrente come base della responsabilità indiretta delle amministrazioni.
artt. 1228 e 2049 c.c.
Richiamati nella ricostruzione di parte in punto di responsabilità delle amministrazioni per fatto dei dipendenti.
art. 344 c.p.p. previgente
Evocato dal ricorrente insieme all'art. 2051 c.c.; la Corte non accoglie la prospettazione.
L. 117/1988
Richiamata dalla Corte territoriale come eventuale disciplina dell'azione contro lo Stato per responsabilità civile dei magistrati, ma la Cassazione rileva che tale impostazione non è stata efficacemente censurata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello fonda la decisione su una autonoma statuizione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, il ricorso per cassazione deve investire quella ratio decidendi; le eventuali argomentazioni di merito svolte solo ad abundantiam sono irrilevanti e non necessitano di autonoma censura.
- L'appello deve contenere censure puntuali e specifiche rispetto alle affermazioni del primo giudice; la mera riproposizione delle doglianze o di formule generiche non soddisfa l'onere di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c.
- Non ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza espone, in modo intellegibile, il percorso logico-giuridico seguito per la decisione, anche se il giudice richiami la motivazione di primo grado o svolga considerazioni integrative.
- Non sussiste omessa pronuncia se il giudice, pur non aderendo alla qualificazione prospettata dalla parte, decide la questione sostanziale e la respinge sulla base della sua corretta qualificazione giuridica e degli elementi costitutivi della domanda.
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