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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1795/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 26/02/2020 per più ragioni principali: (1) decorrenza della prescrizione dei reati contestati, deducendo che non dovevano essere computati i periodi di sospensione collegati a richieste di rinvio effettuate da difensori di altri imputati; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (3) richiesta di riqualificazione dei fatti, ex multis, come rissa (per Tudda) e contestazione dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (per Massimo Groccia); (4) censure sulla determinazione della pena e sulla motivazione del giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. In sintesi: per le questioni di prescrizione la Corte ha ritenuto che i periodi di sospensione delle prescrizioni derivanti da rinvii nel processo si estendono a tutti i coimputati che non hanno dato causa al differimento o non si sono opposti, con conseguente computo complessivo dei giorni di sospensione (inclusi 120 giorni per rinvio richiesto dal difensore di un coimputato) e accertamento che il termine di prescrizione si è estinto il 08/03/2020, cioè dopo la sentenza di secondo grado; tuttavia la Cassazione ha dichiarato comunque inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza o genericità, ritenendo adeguata la motivazione della Corte territoriale quanto al diniego delle attenuanti generiche e rispetto alla valutazione della prova e della congruità della pena. Per l'art. 131-bis la Corte ha ritenuto legittimo il riferimento alle conseguenze della condotta come parametro per escluderne l'applicazione. Per effetto dell'inammissibilità la Cassazione ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina del termine di prescrizione applicata tenendo conto del termine ordinario e dei prolungamenti; la Corte ha calcolato la prescrizione sommando i periodi di sospensione dovuti ai rinvii e ha individuato la data di estinzione 08/03/2020

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Rinvio delle udienze e relative conseguenze processuali: la Corte ha ritenuto che i rinvii richiesti da un difensore estendono la sospensione anche agli altri coimputati che non abbiano dato causa al differimento

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato in relazione al calcolo del termine di prescrizione (termine di riferimento per il calcolo)

  • art. 159, n. 3 cod. pen.

    Richiamato per la riduzione di parte dei giorni di sospensione in determinate ipotesi nel calcolo della prescrizione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha motivato adeguatamente il diniego della loro concessione; la Cassazione ha ritenuto la motivazione non manifestamente illogica e quindi non riesaminabile in sede di legittimità

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sul trattamento sanzionatorio (sospensione o applicazione attenuante per esiguità del danno/colpa): la Corte ha ritenuto che l'esclusione dell'applicazione è conforme al riferimento all'entità dell'offesa prodotta dalla condotta

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    Principi di determinazione e graduazione della pena: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena entro i parametri normativi, censura non ammessa in Cassazione se non per arbitrio o illogicità

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti dell'impugnazione in Cassazione: vietata la mera rivalutazione del quadro probatorio; le censure che sollecitano nuova valutazione della prova sono inammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese e possibile condanna alla Cassa delle Ammende, qui applicata per euro 3.000,00

Massime di principio

  • La sospensione del corso della prescrizione determinata da rinvii in udienza si estende anche agli altri coimputati che non abbiano dato causa al differimento o non si siano opposti; pertanto, nei calcoli della prescrizione vanno sommati i periodi di sospensione generati da richieste di rinvio formulate per altri imputati nel medesimo processo.
  • La Cassazione non ammette, in via di legittimità, censure che si risolvono in una semplice richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o del significato della prova: sono inammissibili le doglianze che non evidenzino un vizio di motivazione palese e non opinabile.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito appare manifestamente illogica o contraddittoria; è sufficiente che il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi per giustificare il diniego.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei criteri degli artt. 132-133 c.p.; in Cassazione la censura sulla congruità della pena è inammissibile se non dimostra arbitrio o illogicità.
  • Se un ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, il giudice di legittimità non esamina questioni sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) che potrebbero beneficiare il ricorrente.

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