Cassazione Civile, Ordinanza n. 23606/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un credito di lavoro per differenze retributive maturate in un rapporto iniziato nel 2003 con una società poi fallita e proseguito, dal gennaio 2012 fino al 30.5.2012, con altra società che sarebbe subentrata in base a un trasferimento d'azienda. Il tribunale aveva condannato la società subentrante al pagamento di Euro 107.114,68; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo valida la notifica del ricorso introduttivo eseguita presso l'indirizzo della residenza del legale rappresentante risultante dalla visura camerale, provata la data di inizio del rapporto e provata l'esistenza di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per invalidità della notificazione del ricorso introduttivo, sostenendo che la notifica fosse stata effettuata presso un vecchio indirizzo e che la residenza effettiva del legale rappresentante fosse altrove; 2) nullità per violazione di varie norme processuali e sostanziali, lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente valorizzato la scelta del lavoratore di coltivare la domanda solo nei confronti della società subentrante dopo il fallimento della cedente; 3) ulteriore censura sulla data di inizio del rapporto e sulla valutazione delle prove, contestando l'accertamento di merito compiuto dalla corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della corte d'appello sulla regolarità della notificazione, fondata sull'indirizzo risultante dalla visura camerale e su elementi concreti idonei a confermare la riferibilità del luogo al destinatario; ha inoltre dichiarato inammissibili, perché formulati con indebita commistione di più vizi non singolarmente specificati, i motivi che cumulavano plurime censure sotto le forme dell'art. 360 c.p.c. Ha anche rilevato che, quanto alla responsabilità per il credito di lavoro, il principio di solidarietà passiva non comporta rinuncia automatica verso gli altri condebitori quando il creditore agisca contro uno solo, e che la valutazione sulla data di inizio del rapporto era un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione all'antistatario, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
richiamato per affermare la successione nel rapporto di lavoro e la responsabilità del subentrante nei debiti della originaria datrice di lavoro in presenza di trasferimento d'azienda
art. 2120 c.c.
richiamato nel corpo delle censure, senza specifica autonoma decisione sul suo contenuto
art. 1292 c.c.
richiamato per ribadire che, in tema di solidarietà passiva, il creditore può agire contro uno qualsiasi dei condebitori senza che ciò implichi rinuncia al credito verso gli altri
art. 1294 c.c.
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di solidarietà passiva
art. 103 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali denunciate dal ricorrente
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 300 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali denunciate dal ricorrente
art. 302 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali denunciate dal ricorrente
art. 303 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali denunciate dal ricorrente
art. 305 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali denunciate dal ricorrente
art. 331 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali denunciate dal ricorrente
art. 332 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali denunciate dal ricorrente
art. 23 l. fall.
richiamato dal ricorrente nel contesto della successione e dei rapporti con la procedura fallimentare
art. 43 l. fall.
richiamato dal ricorrente nel contesto della successione e dei rapporti con la procedura fallimentare
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2, 3, 4, 5
richiamato come base formale delle censure; la Corte ha evidenziato l'inammissibilità delle doglianze formulate con mescolanza di vizi
art. 31 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere le modalità di prova del cambio di residenza
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che cumuli, in modo promiscuo e non distinto, plurime censure eterogenee (violazione di legge, nullità, vizio di motivazione o travisamento della prova), senza specificare con chiarezza il singolo vizio riferito a ciascun punto decisorio.
- Ai fini della notificazione, il luogo di residenza o dimora del destinatario può essere accertato dal giudice di merito sulla base di elementi concreti; le risultanze anagrafiche o documentali hanno valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria liberamente apprezzata.
- La scelta del creditore di agire contro uno soltanto dei condebitori solidali non implica, di per sé, rinuncia al credito verso gli altri condebitori, perché la facoltà di scelta è coerente con la struttura della solidarietà passiva.
- L'accertamento della data di inizio di un rapporto di lavoro, quando fondato sulle risultanze istruttorie, costituisce valutazione di merito non riesaminabile in sede di legittimità salvo specifici errori di diritto o vizi processuali ammissibilmente dedotti.
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