Cassazione Civile, Ordinanza n. 24277/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il residuo saldo debitore di un rapporto di conto corrente e di anticipi commerciali, garantito da fideiussione omnibus. I fideiussori hanno proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la nullità di alcune clausole della garanzia e la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. per mancata tempestiva azione giudiziale o, comunque, per tardività dell'iniziativa di recupero. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, dichiarando la nullità di talune clausole e la decadenza del creditore. In appello la cessionaria del credito ha ottenuto la riforma integrale della decisione: la Corte territoriale ha ritenuto che la clausola di pagamento 'a prima richiesta' costituisse deroga parziale all'art. 1957 c.c., sufficiente a conservare la garanzia mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento entro sei mesi; inoltre ha ritenuto adeguata la prova del credito basata sulla documentazione prodotta in monitorio. I ricorrenti hanno quindi denunciato: 1) violazione degli artt. 112, 113 e 345 c.p.c. e dell'art. 1957 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe deciso su una clausola non discussa in primo grado e avrebbe erroneamente escluso la decadenza; 2) violazione degli artt. 1957 e 1175 c.c., assumendo che la sola raccomandata non basti a impedire la decadenza e richiamando un precedente di legittimità; 3) violazione degli artt. 163, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la banca/cessionaria avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto e dimostrare specificamente il quantum debeatur, non essendo sufficiente un generico saldo contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i primi due motivi perché i ricorrenti non hanno colto la ratio decidendi della sentenza d'appello: la clausola di pagamento a prima richiesta non era quella nulla di totale esclusione dell'art. 1957 c.c., ma una pattuizione che derogava solo in parte alla norma, rendendo sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento entro sei mesi. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 112, 113 e 345 c.p.c., rilevando che la clausola contrattuale era già nel perimetro del giudizio e che il giudice d'appello ha operato entro il devolutum. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi sull'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo: il certificato ex art. 50 TUB è prova idonea in fase monitoria e, in opposizione, può sorreggere la pretesa se il debitore/fideiussore non contesta specificamente la conformità del saldo alle scritture contabili; nel caso concreto le contestazioni erano generiche. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
termine di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.; richiesta stragiudiziale di pagamento entro sei mesi
In presenza di clausola di pagamento a prima richiesta, il rinvio pattizio all'art. 1957 c.c. va inteso come riferito al solo termine semestrale; la decadenza è evitata anche da una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di azione giudiziale.
art. 112 c.p.c.
Non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice d'appello esamina una clausola già presente nel materiale contrattuale e rilevante nel thema decidendum.
art. 113 c.p.c.
Il giudice deve decidere secondo diritto, ma la censura è infondata se la decisione applica correttamente i criteri ermeneutici e i principi di legittimità sul contenuto della garanzia.
art. 345 c.p.c.
Non vi è nuova allegazione in appello quando la clausola contrattuale e i relativi effetti erano già nel perimetro documentale e difensivo del primo grado.
art. 1175 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in chiave di correttezza nell'esecuzione della garanzia, ma senza incidere sull'esito, poiché la Corte applica la disciplina della clausola a prima richiesta in combinazione con l'art. 1957 c.c.
art. 50 TUB
Il certificato del saldo conto è prova idonea nella fase monitoria; nel giudizio di opposizione può essere sufficiente se il debitore non formula contestazioni specifiche sulla conformità alle scritture contabili.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto conserva l'onere di provare il credito, ma la contestazione generica del debitore non è sufficiente a neutralizzare la prova documentale prodotta.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non colpisce la ratio decidendi e si limita a reiterare una contestazione generica del quantum.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito non è censurabile in cassazione se la motivazione segue i principi di diritto e non travisa il contenuto delle prove.
art. 163 c.p.c.
art. 163, co. 3, n. 4) c.p.c.
Richiamato solo dalla parte ricorrente in relazione alla prospettazione del petitum e della causa petendi, senza accoglimento della censura.
art. 1419 c.c.
La nullità parziale delle clausole ABI non travolge l'intera fideiussione se non è provato che le clausole nulle fossero essenziali per l'assetto complessivo degli interessi.
art. 645 c.p.c.
Richiamato per qualificare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come cognizione piena, nel quale operano le regole ordinarie sull'onere della prova.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater; comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle fideiussioni che prevedono il pagamento a prima richiesta, il rinvio all'art. 1957 c.c. deve essere interpretato in modo coerente con quella clausola: la decadenza è evitata se il creditore formula entro sei mesi una richiesta stragiudiziale di pagamento, perché l'obbligo di agire giudizialmente sarebbe incompatibile con la natura stessa della pattuizione.
- La censura di violazione degli artt. 112, 113 e 345 c.p.c. è inammissibile se la sentenza impugnata si fonda su una clausola già presente nel contratto prodotto in causa e già compresa nel materiale decisorio, senza introdurre un tema nuovo estraneo al contraddittorio.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore-opposto resta gravato dall'onere di provare il credito, ma la documentazione bancaria prodotta a sostegno dell'ingiunzione può essere sufficiente quando l'opponente si limiti a contestazioni generiche e non specifichi la non conformità dei saldi alle scritture contabili.
- La nullità parziale di alcune clausole di fideiussione non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto: occorre dimostrare che le clausole colpite fossero essenziali per l'equilibrio complessivo dell'assetto negoziale.
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