Cassazione Civile, Ordinanza n. 37409/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2009, con la quale veniva recuperato un minor credito IVA indicato nella dichiarazione come credito dell'anno precedente (2008), annualità per la quale non risultava presentata la dichiarazione IVA. La contribuente impugnava la cartella; in primo grado il ricorso veniva accolto solo in parte, con annullamento della cartella quanto a imposta e interessi e riduzione delle sanzioni. La CTR confermava la decisione. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 30, 37 ultimo comma e 54-bis del DPR 633/1972, nonché dell'art. 8 DPR 322/1998, sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione, il credito IVA non sarebbe utilizzabile in compensazione anche se successivamente dichiarato in via integrativa tardiva; (2) violazione degli artt. 5 e 13 del d.lgs. 471/1997, deducendo che la sanzione avrebbe dovuto essere commisurata al 30% dell'imposta non versata.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sul credito IVA, richiamando l'orientamento secondo cui, quando l'Amministrazione recupera un credito esposto in dichiarazione ma maturato in un'annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare in giudizio l'effettiva esistenza del credito non dichiarato. Il diritto al credito nasce dalla legge e non dalla dichiarazione, e in sede contenziosa è sempre possibile opporre errori di fatto o di diritto nella redazione della dichiarazione. È stata respinta anche la doglianza sulla sanzione, osservando che la CTR aveva correttamente valorizzato la risoluzione Agenzia Entrate n. 60/E/2001/80886 e la circolare n. 54/E del 19.6.2002, rilevando che nella specie non risultavano dovute imposte, essendo la dichiarazione IVA 2009 a credito del contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, poiché le controparti non si sono costituite in cassazione.
Norme richiamate
art. 30 DPR 633/1972
richiamato dall'Ufficio come norma sulla disciplina del credito IVA, ma ritenuto non ostativo alla prova giudiziale dell'esistenza del credito anche in caso di omissione dichiarativa
art. 37, ultimo comma, DPR 633/1972
invocato dalla ricorrente per sostenere che la dichiarazione tardiva equivale a omessa dichiarazione; la Corte non ne fa applicazione nel senso preclusivo prospettato dall'Ufficio
art. 54-bis DPR 633/1972
richiamato quale base del recupero in sede di liquidazione automatizzata; la Corte afferma che il contribuente può contestare la maggiore pretesa dimostrando l'effettivo credito
art. 8 DPR 322/1998
invocato in relazione alla dichiarazione integrativa tardiva; non impedisce, nel ragionamento della Corte, la prova del credito in giudizio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 5 d.lgs. 471/1997
richiamato dalla ricorrente in materia di sanzioni tributarie, ma la Corte non accoglie la censura
art. 13 d.lgs. 471/1997
invocato dall'Ufficio per sostenere la misura della sanzione al 30% dell'imposta non versata; la Corte conferma la riduzione operata perché non risultano imposte dovute
art. 36-bis DPR 600/1973
richiamato nel principio giurisprudenziale seguito dalla Corte come norma di controllo automatizzato utilizzabile per il recupero del credito esposto
risoluzione Agenzia delle Entrate n. 60/E/2001/80886
utilizzata dalla CTR e richiamata dalla Corte a sostegno dell'assenza di imposta dovuta e della conseguente statuizione sulle sanzioni
circolare Agenzia delle Entrate n. 54/E del 19.6.2002
richiamata dalla CTR e ritenuta pertinente dalla Corte per escludere la debenza di imposte nella specie
Massime di principio
- Il credito IVA nasce dalla legge e non dalla sola dichiarazione: se il contribuente ne prova in giudizio l'effettiva esistenza, può opporlo alla pretesa erariale anche quando la dichiarazione dell'annualità di maturazione risulti omessa.
- In sede contenziosa il contribuente può sempre contestare la maggiore pretesa fiscale allegando errori di fatto o di diritto commessi nella compilazione della dichiarazione, purché riesca a dimostrare i presupposti sostanziali del credito.
- La dichiarazione integrativa tardiva, pur potendo non valere come rimedio pienamente sanante sul piano formale, non esclude di per sé la possibilità di far valere in giudizio il credito effettivamente maturato.
- Quando non risultano imposte dovute, la sanzione per omesso o tardivo versamento non può essere automaticamente parametrata alla percentuale dell'imposta non versata, se manca il presupposto impositivo indicato dalla disciplina sanzionatoria richiamata.
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