Cassazione Penale, Sentenza n. 15372/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la condanna per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (sostare nel territorio dello Stato nonostante provvedimento di espulsione e ordine del Questore). La difesa ha dedotto la mancanza, negli atti, del decreto di espulsione e, soprattutto, dell'ordine del Questore notificato specificamente alla ricorrente, contestando l'attendibilità della deposizione del teste e la carenza probatoria circa l'esistenza e la notifica degli atti a carico della ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Pur rilevando che dagli atti risulta che il decreto prefettizio era adottato nei confronti di entrambi e notificato alla ricorrente, l'ordine del Questore risultava formalmente indirizzato al coimputato Otari Papuashvili. La motivazione del giudice di secondo grado è stata ritenuta insufficiente e apparente perché non indicava con precisione gli estremi e il contenuto degli atti (decreto prefettizio e ordine del Questore) e la data/forma della notifica, elementi rilevanti anche per l'elemento soggettivo del reato (tenuto presente l'obbligo di specifica informazione all'interessato). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio con piena autonomia di valutazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter
È la norma penale contestata: punisce lo straniero che permane nello Stato nonostante l'adozione di decreto di espulsione e l'ordine del Questore di lasciare il territorio. Per la condanna è necessario che tali provvedimenti risultino adottati e notificati nella misura in cui incidono sull'elemento soggettivo della fattispecie.
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6
Stabilisce che, nei casi di ordine di allontanamento del Questore, l'Amministrazione deve fornire specifica informazione sulle conseguenze anche penali in lingua comprensibile; ciò esclude la presunzione di conoscenza delle conseguenze penali da parte dello straniero e rende rilevante la prova della corretta informazione/ notifica.
Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007 (Magera)
Richiamata come principio secondo cui, quando l'ordine di allontanamento deriva da decreto prefettizio, entrambi i provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e risultare dagli atti; rilevanza nella verifica della legittimità della contestazione penale.
Sez. 1, n. 5216 del 15/12/2005 (Druta)
Sottolinea l'obbligo dell'amministrazione di informare lo straniero in lingua comprensibile circa le conseguenze dell'ordine di allontanamento, con effetti sull'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.
d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito) e d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (richiami procedurali)
Richiamati solo in relazione alle regole procedurali sulla richiesta di trattazione orale e all'assenza di tale richiesta, non incide sulla questione di merito.
Massime di principio
- Per condannare per violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 la Procura deve provare l'esistenza sia del decreto di espulsione prefettizio sia dell'ordine del Questore e la loro specifica notificazione alla persona cui è contestata la violazione.
- La mera deposizione di un teste che dichiari, in termini incerti, che "entrambi risultavano destinatari di un provvedimento" può non essere sufficiente: la decisione di merito deve indicare gli estremi documentali e la data/forma della notifica degli atti rilevanti.
- L'Amministrazione ha l'onere di fornire informazione comprensibile all'interessato circa le conseguenze dell'ordine di allontanamento; l'assenza di prova di tale informazione può compromettere l'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie.
- Nei giudizi di merito il giudice deve motivare in modo specifico e non apparente quando la condanna si fonda su documentazione amministrativa: indicare chiaramente a chi erano rivolti i provvedimenti e come sono stati notificati.
- L'incertezza del teste non è automaticamente dirimente se sussistono documenti chiari; viceversa, se la documentazione è ambigua o assente, la sentenza deve tenerne conto e può dover assolvere o richiedere ulteriore istruttoria.
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