Cassazione Penale, Ordinanza n. 33273/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. L'unico motivo dedotto censurava la decisione per insufficiente e contraddittoria motivazione, manifesta illogicità nell'interpretazione degli elementi d'accusa e mancata motivazione della condanna. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo generico e privo della specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento delle doglianze.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha rilevato che il motivo di impugnazione non soddisfaceva il requisito di specificità imposto dall'art. 581 c.p.p., essendo del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali necessari a sostenerlo. La decisione di merito di condanna per il reato contestato è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata nei gradi di merito.
art. 581 c.p.p.
la Corte ribadisce che i motivi di impugnazione devono essere specificamente enunciati, con indicazione puntuale delle censure proposte; la genericità comporta inammissibilità del ricorso.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato quale intervento che ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p., rafforzando ulteriormente il requisito di specificità dell'impugnazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
richiamata come riforma che aveva già rafforzato il contenuto dell'atto di impugnazione, imponendo una disciplina più stringente dei motivi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo meramente assertivo o generico, senza una chiara esposizione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali su cui si fondano.
- Il requisito di specificità dei motivi di impugnazione ex art. 581 c.p.p. impone di individuare puntualmente le censure rivolte alla sentenza impugnata; non basta lamentare in via apodittica illogicità o carenza di motivazione.
- Le riforme dell'art. 581 c.p.p. hanno progressivamente rafforzato l'onere di precisione dell'atto di impugnazione, sicché la mancanza di specificità determina l'inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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