Sentenza del 11/05/2015 n. 847 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Coniugi ciascuno proprietario di un immobile ove risiede - Ambedue gli immobili costituiscono l'abitazione principale di ciascun coniuge e possono usufruire delle relative agevolazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto a favore del contribuente, riconoscendo che entrambi gli immobili possono beneficiare delle agevolazioni ICI previste per l’abitazione principale, purché ciascun coniuge abbia nell’immobile la propria residenza e dimora abituale. La pretesa del Comune di limitare l’agevolazione a una sola abitazione del nucleo familiare è stata quindi disattesa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione delle agevolazioni ICI per l’abitazione principale quando ciascun coniuge possiede un immobile distinto e risiede stabilmente in quello di sua proprietà. Il Comune sosteneva, in sostanza, che l’agevolazione potesse spettare soltanto a un’unica abitazione riferibile al nucleo familiare. La decisione ha invece ritenuto che nessuna norma imponesse ai coniugi di vivere nella stessa abitazione, nello stesso Comune o persino nella stessa Nazione. Pertanto, ciascun immobile può costituire l’abitazione principale del rispettivo proprietario, se vi sono residenza e dimora abituale effettive.
Norme richiamate
Disciplina ICI dell’abitazione principale
L’agevolazione è collegata all’immobile nel quale il proprietario risiede e dimora abitualmente. In presenza di coniugi che vivono stabilmente in immobili diversi, ciascun immobile può assumere la natura di abitazione principale del rispettivo coniuge.
Norme civilistiche sulla residenza e sulla convivenza coniugale
Non emerge un obbligo generale per i coniugi di fissare la residenza nella stessa abitazione, nello stesso Comune o nello stesso Stato; la diversa residenza può quindi essere effettiva e compatibile con il riconoscimento dell’agevolazione fiscale.
Massime di principio
- Per valutare l’agevolazione sull’abitazione principale occorre verificare concretamente residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario nell’immobile, non limitarsi alla situazione complessiva del nucleo familiare.
- La proprietà di immobili distinti da parte di coniugi non impedisce automaticamente che entrambi fruiscano dell’agevolazione, se ciascuno occupa stabilmente il proprio immobile.
- La diversa residenza dei coniugi deve essere reale e documentabile; una separazione meramente formale o finalizzata a ottenere il beneficio può essere contestata dall’amministrazione.
- In controversie analoghe è essenziale distinguere tra il requisito personale del proprietario e la presunzione secondo cui la famiglia debba necessariamente avere una sola abitazione principale.
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