Sentenza del 21/01/2015 n. 519 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Giurisdizione tributaria - Iscrizione di ipoteca conseguente a sentenza di condanna alle spese di giustizia del Tribunale di Milano - Difetto di giurisdizione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice tributario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le spese di giustizia liquidate dal Tribunale di Milano non costituiscano tributi né entrate devolute alla giurisdizione tributaria. L'eventuale contestazione dell'iscrizione ipotecaria deve essere proposta davanti al giudice munito di giurisdizione sulla sentenza e sulla relativa fase esecutiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'iscrizione di ipoteca, sostenendo l'illegittimità dell'atto. L'ipoteca derivava però da una sentenza del Tribunale di Milano che aveva liquidato spese di giustizia. La controversia riguardava quindi l'esecuzione o la riscossione di spese processuali non aventi natura tributaria, materia estranea alla giurisdizione del giudice tributario.
Norme richiamate
Norme sulla giurisdizione tributaria
La giurisdizione tributaria riguarda le controversie relative a tributi e ad atti impositivi o della riscossione aventi natura tributaria. Non comprende le controversie concernenti spese processuali liquidate da un giudice ordinario.
Sentenza di condanna alle spese del Tribunale di Milano
La sentenza costituisce il titolo in base al quale sono state richieste o garantite le spese di giustizia; le relative contestazioni appartengono alla giurisdizione ordinaria e non a quella tributaria.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base alla natura sostanziale del credito, non soltanto alla forma dell'atto impugnato o al fatto che sia stata iscritta un'ipoteca.
- Se l'iscrizione ipotecaria garantisce spese processuali liquidate da un giudice ordinario, la controversia non diventa tributaria per il solo intervento dell'amministrazione della riscossione.
- Le contestazioni relative all'an, al quantum o all'esecuzione delle spese di giustizia devono essere rivolte al giudice ordinario competente, normalmente nell'ambito del procedimento collegato alla sentenza che ha liquidato le spese.
- Prima di proporre ricorso è necessario verificare la natura del credito sottostante: tributo, sanzione tributaria, contributo previdenziale o spesa processuale possono comportare giurisdizioni differenti.
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