Sentenza del 04/12/2015 n. 1324 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Criterio di imputazione del reddito fondiario da locazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che, ai fini fiscali, il reddito fondiario da locazione segue la titolarità effettiva del diritto di proprietà sull'immobile. Pertanto, l'indicazione contrattuale non è determinante per individuare il soggetto obbligato alla dichiarazione e alla tassazione del reddito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il criterio di imputazione del reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile. Il principio enunciato è che tale reddito deve essere attribuito in base all'effettivo diritto di proprietà sull'immobile locato, e non sulla base di quanto dichiarato o previsto nel contratto di locazione circa il soggetto cui imputare il reddito.
Massime di principio
- Il reddito fondiario deve essere imputato al titolare effettivo del diritto reale sull'immobile, salvo specifiche disposizioni fiscali applicabili a diritti diversi dalla proprietà.
- Le clausole del contratto di locazione non possono modificare, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il soggetto cui la legge attribuisce fiscalmente il reddito.
- Per individuare il soggetto tenuto a dichiarare il reddito è necessario verificare la titolarità giuridica effettiva dell'immobile e non limitarsi alle indicazioni contenute nel contratto.
- La ripartizione economica dei canoni tra le parti può avere rilevanza nei rapporti interni, ma non determina di per sé l'imputazione fiscale del reddito fondiario.
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