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Sentenza

Sentenza n. 796/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento della determinazione dirigenziale provinciale n. 2903 del 7 agosto 2019, incluso il relativo allegato tecnico, pubblicata in pari data sull’albo pretorio, recante l’autorizzazione integrata ambientale ex art. 29-bis e ss., d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, rilasciata ad AeA s.r.l. per l’esercizio, presso l’impianto di depurazione situato in Ceccano, località San Paolo, dell’attività IPPC 6.11 di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ed evacuate da un’installazione in cui è svolta una delle attività IPPC.

Giustizia amministrativa201900663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione integrata ambientale rilasciata al gestore del depuratore consortile di Ceccano, con prescrizione sull’obbligo di rispettare all’ingresso dell’impianto i limiti della tabella 3 per gli scarichi in rete fognaria, senza deroghe

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, imprese insediate nel perimetro consortile e interessate dagli obblighi di conferimento dei reflui al depuratore centralizzato, hanno impugnato l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Frosinone al gestore dell’impianto di depurazione di Ceccano. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 74, comma 1, e dell’allegato VIII, parte II, del d.lgs. n. 152/2006, della direttiva 2017/75/UE e delle linee guida ministeriali del 17 giugno 2015, sostenendo che l’attività non fosse assoggettabile ad AIA poiché l’impianto avrebbe ricevuto esclusivamente reflui già conformi ai limiti di immissione in fognatura. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 97 Cost. e 107, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, nonché del regolamento consortile, e l’eccesso di potere, assumendo che la prescrizione imponesse illegittimamente limiti più severi e impedisse deroghe ammesse per alcuni parametri, quali domanda chimica di ossigeno, fosforo e azoto. Il terzo motivo denunciava l’eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento, evidenziando che deroghe analoghe erano state in precedenza ammesse dal consorzio e applicate in altre realtà regionali. Il quarto motivo deduceva la violazione dell’art. 41 Cost., dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la lesione del legittimo affidamento e della libertà di iniziativa economica.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’impianto rientrasse nell’attività IPPC 6.11 e fosse quindi assoggettabile ad AIA. L’assoggettamento ricorre quando il trattamento è svolto in modo indipendente e fuori sito e non vi sia la garanzia che i reflui provenienti da installazioni industriali soggette ad AIA giungano al depuratore già conformi ai limiti previsti dalla disciplina europea e dall’art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. Nel caso concreto, l’istruttoria dell’ARPA aveva evidenziato l’assenza di dati completi sulle caratteristiche dei reflui in ingresso, sul ciclo di gestione, sugli inquinanti presenti, sul bilancio finale, sul dimensionamento e sull’efficienza dell’impianto. Il gestore non aveva fornito le informazioni richieste né aveva contestato l’assoggettamento ad AIA, sicché mancava la necessaria garanzia di conformità dei reflui in ingresso. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Il giudice ha riconosciuto alla Provincia un’ampia discrezionalità tecnica e amministrativa nella determinazione dei limiti di emissione e delle eventuali deroghe, da esercitare mediante bilanciamento tra tutela dell’ambiente e della salute pubblica e sostenibilità dell’attività produttiva. La scelta di imporre prudenzialmente il rispetto dei valori della tabella 3 in ingresso, senza deroghe, è stata ritenuta ragionevole e proporzionata alla carenza delle informazioni tecniche necessarie, imputabile al soggetto richiedente l’AIA. Le ricorrenti, non essendo titolari dell’autorizzazione, non avendo partecipato al procedimento e non gestendo l’impianto, non avevano fornito elementi idonei a smentire la valutazione tecnica dell’amministrazione. È stata esclusa anche la violazione del legittimo affidamento, poiché le ricorrenti non intrattenevano con l’amministrazione un rapporto diretto relativo all’AIA e non avevano partecipato al procedimento, sicché la Provincia non era tenuta a ponderare uno specifico affidamento in ordine alla stabilità dei limiti autorizzativi. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata l’identità assoluta delle situazioni poste a confronto. Infine, la prescrizione non viola la libertà di iniziativa economica, poiché tale libertà incontra i limiti derivanti dalla tutela dell’utilità sociale, della salute e dell’ambiente. Le spese sono state compensate per la particolarità, novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 13, d.lgs. 152/2006

    L’autorizzazione integrata ambientale è necessaria per le installazioni che svolgono le attività elencate nell’allegato VIII, parte II, tra cui il trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalla direttiva 91/271/CEE.

  • art. 74, comma 1, d.lgs. 152/2006

    Rileva ai fini della qualificazione delle acque reflue, comprese quelle urbane di tipo misto, nell’ambito della disciplina applicabile al trattamento.

  • art. 107, comma 1, d.lgs. 152/2006

    Individua i limiti di emissione degli scarichi industriali nelle reti fognarie; la conformità dei reflui a tali limiti è decisiva per escludere l’assoggettamento del depuratore all’attività IPPC 6.11.

  • Allegato VIII, parte II, punto 6.11, d.lgs. 152/2006

    “di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un’installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente allegato”

    La categoria IPPC 6.11 comprende i depuratori autonomi e fuori sito quando trattano reflui provenienti da installazioni IPPC che non siano già garantiti come conformi alla disciplina europea applicabile.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o arrecando danno alla salute e all’ambiente; tali limiti giustificano prescrizioni ambientali funzionali al più elevato livello di protezione possibile.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti a sostegno delle censure di illegittimità dell’azione amministrativa; le doglianze sono state respinte.

  • art. 1, Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla pretesa lesione dell’affidamento e delle posizioni economiche; la censura è stata respinta.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dalle ricorrenti a tutela delle posizioni patrimoniali; la censura è stata respinta.

  • direttiva 91/271/CEE

    La copertura della direttiva, in relazione ai reflui industriali, presuppone il rispetto dei limiti di accettabilità in pubblica fognatura; in mancanza di garanzia di conformità, il depuratore può rientrare nella categoria IPPC 6.11.

  • direttiva 2017/75/UE

    Richiamata dalle ricorrenti in relazione all’assoggettabilità dell’impianto alla disciplina IPPC; la censura è stata respinta.

Massime di principio

  • Un impianto di depurazione rientra nell’attività IPPC 6.11 e deve essere assoggettato ad AIA quando svolge un trattamento indipendente e fuori sito di reflui provenienti da installazioni industriali IPPC, se non vi è la garanzia che tali reflui giungano all’impianto già conformi ai limiti previsti dall’art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e dalla direttiva 91/271/CEE.
  • La garanzia della conformità dei reflui in ingresso deve essere comprovata dal soggetto che richiede e gestisce l’AIA mediante dati completi sulle caratteristiche dei reflui, sulla loro provenienza, sul ciclo di trattamento, sugli inquinanti presenti, sul dimensionamento e sull’efficienza dell’impianto; il mero rinvio ai parametri di dimensionamento non è sufficiente.
  • Nella determinazione dei limiti di emissione e delle eventuali deroghe nell’ambito dell’AIA, l’amministrazione esercita discrezionalità tecnica e amministrativa. La scelta è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, sproporzione o palese difetto di aderenza ai dati istruttori.
  • In assenza delle informazioni tecniche necessarie per valutare l’effettiva capacità depurativa dell’impianto, è ragionevole e proporzionato imporre in via prudenziale il rispetto dei limiti ordinari applicabili ai reflui in ingresso, senza riconoscere deroghe per i parametri astrattamente derogabili.
  • Il legittimo affidamento delle imprese destinatarie degli effetti indiretti di un’AIA non impone all’amministrazione di ponderare tale affidamento quando esse non hanno richiesto il titolo, non hanno partecipato al relativo procedimento e non intrattengono con l’amministrazione un rapporto diretto relativo al provvedimento.
  • La disparità di trattamento può essere riconosciuta solo in presenza della rigorosa prova dell’identità assoluta delle situazioni poste a confronto; la mera esistenza di regimi diversi in altri impianti o ambiti territoriali non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliInquinamento ed emissioniMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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