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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05372/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Tivoli per omicidio stradale pluriaggravato. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena. Dal testo emerge che la doglianza mirava, in sostanza, a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già escluse dai giudici di merito che avevano valorizzato la gravità della condotta, consistita nell'investimento di un pedone sul marciapiede da parte di un conducente con tracce di alcol e sostanza stupefacente nel sangue e in violazione dei limiti di velocità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e aspecifici, privi di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha rilevato che il ricorrente si era limitato a riproporre censure già vagliate e disattese in appello, senza indicare puntualmente ragioni di diritto ed elementi di fatto idonei a sorreggere la richiesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Norma incriminatrice dell'omicidio stradale, richiamata quale titolo del reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la loro mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    L'assenza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186/2000

    L'inammissibilità del ricorso, quando riconducibile a colpa del ricorrente, giustifica la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure generiche o già esaminate e disattese nei gradi di merito.
  • In tema di impugnazioni penali, l'onere di specificità impone che ogni motivo indichi chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della doglianza; la mera contestazione del trattamento sanzionatorio senza critica argomentata della motivazione non è sufficiente.
  • Quando i giudici di merito abbiano motivatamente escluso le attenuanti generiche e applicato un trattamento sanzionatorio coerente con la gravità della condotta, la censura in cassazione deve misurarsi con tali ragioni, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
SottomaterieOmicidio stradale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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