Sentenza n. 57/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento - del PRG del comune di Ragalna di cui alla delibera n. 10 del 25.6.2023 di presa d’atto della avvenuta efficacia ed esecutività del piano regolatore generale del territorio di Ragalna ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 3 della l.r. 13.8.2020 n. 19 come modificato dall’art. 5 comma 2 lett. b) p. 1 della l.r. 30.12.2020 n. 36; di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali ed in particolare: 2 - della deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 15.10.2018 con la quale in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale veniva adottato il piano regolatore generale e il regolamento edilizio del Comune di Ragalna; - delle schede ex art. 3 l.r. n. 71/78 in merito alle opposizioni delle quali non si conoscono gli estremi esatti nella sola parte con cui ritengono non accoglibile l’opposizione presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano regolatore generale del Comune di Ragalna, con gli atti di adozione e le determinazioni sulle osservazioni del privato
Esito
Favorevole al resistente (comune e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il PRG comunale nella parte in cui ha modificato in senso peggiorativo la destinazione urbanistica dell’area di sua proprietà, già ricadente in zona B e classificata dal nuovo piano in parte come zona B1 e in parte come zona F4 destinata a parcheggio pubblico. L’area comprende un fabbricato assentito come deposito, successivamente utilizzato senza titolo come bottega artigianale, per il quale era stata presentata un’istanza di accertamento di conformità non ancora definita. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, sostenendo di vantare un’aspettativa qualificata derivante dal titolo edilizio pregresso e lamentando l’insufficiente motivazione del rigetto delle osservazioni, motivato dal progettista con l’assenza di interesse pubblico alla modifica richiesta. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 ed eccesso di potere per manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento, contraddittorietà e disparità di trattamento, contestando il sovradimensionamento della previsione di incremento della popolazione e le conseguenti scelte pianificatorie. Con il terzo motivo ha censurato la disciplina della perequazione urbanistica contenuta nelle NTA, deducendo violazione dei principi di legalità e tipicità, degli artt. 23 e 42 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione, travisamento, ingiustizia manifesta e sviamento. Con il quarto motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 l.r. Sicilia n. 71/1978, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e contraddittorietà manifesta. L’Assessorato regionale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l’approvazione del PRG fosse ormai di competenza esclusivamente comunale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione dell’Assessorato regionale e lo ha estromesso dal giudizio, ritenendo che, nel regime transitorio dell’art. 54, comma 3, l.r. Sicilia n. 19/2020, anche l’approvazione del PRG costituisca atto di esclusiva competenza comunale. Nel merito ha rigettato il ricorso. I motivi primo e quarto sono stati ritenuti infondati perché il ricorrente non vantava né un’aspettativa qualificata né un diritto acquisito alla conservazione della precedente destinazione urbanistica. Il titolo edilizio relativo al fabbricato e la pregressa destinazione dell’area non impediscono all’amministrazione di esercitare lo ius variandi mediante una nuova pianificazione urbanistica, né impongono una motivazione puntuale sulle osservazioni, essendo sufficiente che queste risultino esaminate e valutate. Il giudice ha inoltre rilevato che le scelte del PRG risultavano coerenti con il contenimento dell’espansione edilizia, del consumo di suolo e con l’incremento delle aree a verde pubblico. I motivi secondo e terzo sono stati respinti perché formulati in termini generici: la contestazione dell’incremento demografico del 6,30% non spiegava la concreta incidenza della previsione sulla legittimità del piano, mentre la censura sulla perequazione urbanistica si limitava a prospettare in via astratta e ipotetica l’illegittimità della disciplina, senza indicare manifeste illogicità o specifiche violazioni di legge. Anche le doglianze relative alla realizzazione dei comparti, alla Dorsale Verde e al differimento della pianificazione non individuavano una lesione diretta e attuale dell’interesse del ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei rapporti con il Comune non costituito; le spese con l’Assessorato regionale sono state compensate.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, l.r. Sicilia n. 19/2020
Nel regime transitorio considerato, l’approvazione del piano regolatore generale è atto di esclusiva competenza comunale, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale.
art. 3 l.r. Sicilia n. 71/1978
Disciplina la presentazione e la valutazione delle opposizioni e osservazioni nella formazione degli strumenti urbanistici; il rigetto non richiede una motivazione analitica quando le osservazioni siano state esaminate e ritenute incompatibili con le scelte pianificatorie.
artt. 3 e 4 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444
Sono richiamati dal ricorrente in relazione alle previsioni urbanistiche e al dimensionamento del piano, ma il giudice ritiene la censura generica e non idonea a dimostrare l’illegittimità delle scelte pianificatorie.
artt. 23 e 42 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della censura contro la perequazione urbanistica, ritenuta tuttavia generica e non accompagnata dall’indicazione di specifiche violazioni.
Massime di principio
- Nella formazione di uno strumento urbanistico generale, le osservazioni dei privati costituiscono un apporto collaborativo alla pianificazione e non rimedi giuridici idonei a fondare una posizione di aspettativa qualificata; è sufficiente che risultino esaminate e ragionevolmente ritenute incompatibili con gli interessi e le valutazioni posti a base del piano, senza necessità di una motivazione analitica su ciascuna osservazione.
- L’obbligo di motivazione puntuale delle nuove scelte urbanistiche, in deroga alla regola della motivazione generalmente non analitica delle scelte pianificatorie, sussiste quando esse incidano su aspettative qualificate derivanti, tra l’altro, da una convenzione di lottizzazione, da una sentenza che imponga la stipulazione di una convenzione urbanistica o da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia.
- La precedente destinazione urbanistica di un’area e il mero rilascio di un titolo edilizio non attribuiscono, di per sé, un’aspettativa qualificata o un diritto acquisito alla conservazione della destinazione; l’amministrazione può modificarla anche in peius nell’esercizio dello ius variandi, purché la scelta non sia manifestamente illogica o irrazionale.
- Le censure contro le scelte pianificatorie, il dimensionamento demografico e la perequazione urbanistica devono indicare una specifica violazione di legge o una manifesta illogicità, irrazionalità o contraddittorietà; contestazioni astratte, ipotetiche o genericamente riferite agli effetti del piano non sono idonee a fondare l’annullamento.
- Una censura urbanistica è inammissibile o infondata quando non individui una lesione diretta, immediata, concreta e attuale dell’interesse del proprietario, limitandosi a prospettare dubbi sulla futura attuazione dei comparti o di interventi pianificatori.
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