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Sentenza

Sentenza n. 2186/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.S.T. Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO n. 62, del 6 febbraio 2025, pubblicata sull'Albo Pretorio informatico aziendale dal 6 febbraio 2025 per quindici giorni consecutivi, avente ad oggetto: «esito di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Ortopedia – Traumatologia II – CTO e determinazioni conseguenti», con la quale è stato, tra l'altro, deliberato di prendere atto del verbale redatto il 4 febbraio 2025 dalla Commissione esaminatrice della selezione di cui all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Ortopedia – Traumatologia II – CTO, di approvare la relativa graduatoria di merito, di conferire l'incarico di direzione della struttura complessa al Dott. Emilio Luigi Mazza, primo classificato, con effetto dal 10 febbraio 2025, per cinque anni e, comunque, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge, di dare atto che l'onere derivante dal provvedimento è registrato nei bilanci degli esercizi dal 2025 al 2030, di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti, di dare atto che il provvedimento, non soggetto a controllo preventivo, è immediatamente esecutivo e di disporne la pubblicazione; - della graduatoria finale; - della Relazione sintetica della Commissione di valutazione; - della definizione dei criteri di attribuzione punteggi; - del verbale del 4 febbraio 2025 della Commissione di valutazione e dei relativi allegati; - della convocazione al colloquio; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.S.T. Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO n. 590, del 29 novembre 2024, avente ad oggetto: «avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Ortopedia – Traumatologia II - CTO – presa d'atto delle candidature pervenute e nomina della Commissione esaminatrice»; - di ogni altro atto presupposto, collegato o comunque connesso e/o consequenziale alla delibera n. 62, del 6 febbraio 2025, e ai citati atti della procedura, ancorché non conosciuto, eventualmente adottato dagli organi dell'Azienda sanitaria Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28\04\2025, per l’annullamento degli stessi atti già gravati col ricorso principale.

Giustizia amministrativa202501173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva e conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della Struttura Complessa Ortopedia–Traumatologia II–CTO al candidato primo classificato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura indetta dall'ASST per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa e collocatosi al secondo posto, ha impugnato la deliberazione di approvazione della graduatoria e di conferimento dell'incarico al primo classificato, nonché gli ulteriori atti della selezione: verbali della commissione, relazione sintetica, criteri di attribuzione dei punteggi, convocazione al colloquio e nomina della commissione. Con motivi aggiunti ha dedotto ulteriori vizi emersi dall'esame della documentazione concorsuale. Dopo il passaggio in decisione, il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3868/2026 e dell'ordinanza n. 4235/2026, entrambe relative al conferimento di incarichi di direzione di strutture complesse sanitarie. Le parti sono state ammesse a contraddire sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il ricorrente ha sostenuto che non vi fossero ostacoli alla decisione nel merito e ha chiesto, in caso di declinatoria, la compensazione delle spese; l'ASST ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando nel giudice ordinario l'autorità munita di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 20 della l. n. 118/2022 all'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, la selezione per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa non costituisca un pubblico concorso finalizzato all'assunzione. La maggiore procedimentalizzazione della selezione e l'obbligo di conferire l'incarico al candidato cui la commissione abbia attribuito il punteggio più elevato non alterano la natura dell'atto finale, che resta un atto gestionale relativo a un rapporto di lavoro già esistente e privatizzato. La procedura conserva carattere interno, presuppone il possesso della qualifica dirigenziale e non comprende vere e proprie prove concorsuali, poiché la valutazione si fonda principalmente sui curricula e sul colloquio. Ne consegue l'applicazione dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati, mentre il comma 4 della stessa disposizione attribuisce al giudice amministrativo soltanto le controversie sulle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione ex novo. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'esito in rito e delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992

    «l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso»

    La procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa, pur procedimentalizzata e basata su una valutazione comparativa, non è un concorso pubblico finalizzato all'assunzione.

  • art. 20 l. 118/2022

    La novella ha incrementato la procedimentalizzazione della selezione, senza modificarne la natura interna e gestionale né il riparto di giurisdizione.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Devolve al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni privatizzati, comprese quelle concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali che si innestano su un rapporto già esistente.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    «le controversie in materia di procedure concorsuali attribuite al G.A. sono solo quelle “per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”»

    La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali riguarda le procedure dirette alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro, non il conferimento di un incarico dirigenziale nell'ambito di un rapporto preesistente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    «la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie»

    Quando una questione rilevabile d'ufficio emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, secondo le modalità e i termini previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Le controversie relative al conferimento di incarichi di direzione di strutture sanitarie complesse appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la selezione sia stata resa più procedimentalizzata da modifiche normative e preveda una graduatoria vincolante per l'amministrazione.
  • La selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale sanitario non costituisce una procedura concorsuale rilevante ai fini dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 quando non è finalizzata all'assunzione ex novo, presuppone un rapporto di lavoro già esistente e si fonda sulla valutazione comparativa dei curricula e sul colloquio, anziché su vere e proprie prove selettive.
  • L'atto di conferimento di un incarico dirigenziale nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico privatizzato ha natura di determinazione gestionale e negoziale assunta dall'amministrazione con le prerogative del datore di lavoro; le relative controversie sono devolute al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001.
  • La questione di giurisdizione rilevata d'ufficio dopo il passaggio in decisione deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti mediante ordinanza e assegnazione di un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La scelta della modalità di copertura dell'incarico e gli atti organizzativi collegati non assumono, per ciò solo, natura pubblicistica quando riguardano la gestione di un rapporto di lavoro privatizzato e si inseriscono nell'organizzazione imprenditoriale dell'azienda sanitaria.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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