Sentenza del 17/07/2019 n. 19183 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto le agevolazioni fiscali applicate all'acquisto di terreni agricoli e richiesto le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria. Sosteneva, in particolare, che fosse applicabile il D.Lgs. n. 99/2004, art. 2, comma 4, anziché il comma 4-bis, che la mancata iscrizione dell'amministratore nella gestione previdenziale agricola fosse irrilevante poiché erano stati comunque versati contributi all'INPS e, in subordine, chiedeva la rideterminazione dell'imposta di registro con aliquota dell'8% anziché del 15%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per una società di capitali, il beneficio previsto dall'art. 2, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 99/2004 richiede che almeno un amministratore abbia la qualifica di coltivatore diretto e sia iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola. Il semplice versamento di contributi all'INPS, effettuato per altra posizione lavorativa, non equivale a tale iscrizione e non consente di applicare un criterio di prevalenza della sostanza sulla forma. La Corte ha inoltre ritenuto implicitamente respinta la domanda subordinata di applicazione dell'aliquota dell'8%, poiché la sentenza regionale aveva confermato integralmente l'avviso impositivo. La società è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 3
Le società di persone, cooperative e di capitali ... sono considerate imprenditori agricoli professionali ... quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La qualifica della società come imprenditore agricolo professionale richiede, per le società di capitali, che almeno un amministratore possieda la qualifica professionale prevista dalla norma.
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2, comma 4
Alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie ... stabilite ... a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
La disposizione riconosce alle società agricole le agevolazioni previste per i coltivatori diretti, nell'ambito dei requisiti stabiliti dalla normativa.
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2, comma 4-bis
Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto ... iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Per le società agricole di capitali, l'iscrizione dell'amministratore coltivatore diretto nella specifica gestione previdenziale e assistenziale agricola costituisce un requisito necessario per ottenere le agevolazioni.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, art. 1, nota 1
La società aveva invocato in subordine l'applicazione dell'aliquota dell'8% sull'acquisto dei terreni, ma la richiesta è stata implicitamente respinta con la conferma dell'avviso impositivo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Il rigetto del ricorso comporta per la ricorrente il pagamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato applicabile in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa subordina il beneficio a requisiti soggettivi e formali specifici, tali requisiti devono essere dimostrati con precisione e non possono essere sostituiti da elementi solo sostanzialmente equivalenti.
- Per le società di capitali agricole, la qualifica o l'attività agricola dell'amministratore non è sufficiente: se la norma richiede l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola, l'iscrizione deve risultare effettivamente presente.
- Il versamento di contributi previdenziali all'INPS per un diverso rapporto di lavoro o per una diversa gestione non equivale all'iscrizione nella gestione agricola richiesta dalla legge.
- In materia di agevolazioni fiscali, gli oneri probatori e i requisiti previsti dalla legge sono normalmente interpretati in modo rigoroso, poiché l'agevolazione costituisce un'eccezione al regime ordinario.
- Una domanda subordinata può considerarsi implicitamente respinta quando il giudice conferma integralmente l'atto impositivo e la motivazione complessiva rende incompatibile l'accoglimento della richiesta alternativa.
- La perdita dell'agevolazione può comportare il recupero delle imposte in misura ordinaria, oltre alla condanna alle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
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