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Ordinanza

Ordinanza n. 1246/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025 avente ad oggetto “Disposizioni per l'attuazione della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001”, nella parte in cui ha escluso dalla partecipazione il personale che presta servizio in comando presso l'Autorità ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.L. 15.9.2023, n. 123. Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159; b) per quanto di ragione, del parere della Commissione di Garanzia e Controllo dell'Autorità relativo al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024; c) del provvedimento della ricognizione effettuata dall'Amministrazione (di contenuto sconosciuto), secondo il quale alla data di adozione del presente provvedimento risultano in servizio, in posizione di comando/distacco/fuori ruolo, quali potenziali destinatari della procedura di cui alla presente delibera, 12 posizioni non dirigenziali; d) nonché ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compreso: l'allegato A, accluso alla delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025, ma non pubblicato per asserite questione di privacy. e per l'accertamento - del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva indetta con delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025.

Giustizia amministrativa202601118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera dell'Autorità che disciplina la procedura di mobilità e ne esclude il personale in comando, con i relativi atti presupposti e consequenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la delibera n. 331/25/CONS del 17 dicembre 2025, recante disposizioni per l'attuazione della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui esclude dalla partecipazione il personale in comando presso l'Autorità ai sensi dell'art. 15, comma 6, d.l. n. 123/2023, convertito dalla l. n. 159/2023. Sono stati inoltre impugnati, per quanto di ragione, il parere della Commissione di Garanzia e Controllo dell'Autorità relativo al bilancio di previsione 2024, la ricognizione delle posizioni non dirigenziali in comando, distacco o fuori ruolo e ogni atto connesso, compreso l'allegato A alla delibera, non pubblicato per ragioni di privacy. È stato chiesto anche l'accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare alla procedura selettiva. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti né una valutazione specifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze dei ricorrenti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito. Ha quindi accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati né anticipare una decisione sulla loro legittimità. È stata fissata l'udienza pubblica del 13 maggio 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001

    Costituisce la base normativa della procedura di mobilità oggetto della delibera impugnata.

  • art. 15, comma 6, d.l. 123/2023, convertito dalla l. 159/2023

    È richiamato quale fondamento della posizione di comando del personale escluso dalla procedura.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze della parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Consente di accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, quando la tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una rapida definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare una ravvicinata udienza pubblica, senza necessariamente sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ha funzione acceleratoria e non comporta, di per sé, una decisione anticipata sulla fondatezza dei motivi di ricorso né l'accertamento del diritto sostanziale dedotto.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiAppelloTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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