Sentenza n. 5055/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento: del decreto -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno e notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la domanda volta al conferimento della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per la ritenuta sussistenza di un pregiudizio penale ostativo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, residente in Italia dal 1991, titolare di carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con stabile attività lavorativa e nucleo familiare radicato in Italia, ha impugnato il diniego ministeriale relativo alla domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile, per il reato di uso di atto falso previsto dall'art. 489 c.p. Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l'eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe valutato la reale incidenza del precedente penale, anche in considerazione della sua risalenza nel tempo e della situazione personale, familiare e lavorativa.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la concessione della cittadinanza non costituisce un diritto automaticamente conseguibile, ma l'esito di una valutazione discrezionale di alta amministrazione, volta a verificare la sussistenza dei requisiti positivi, l'assenza di fattori ostativi, l'interesse pubblico al conferimento dello status e l'affidabilità morale e civile del richiedente. Il giudice amministrativo può esercitare soltanto un sindacato estrinseco, verificando la veridicità dei fatti, la sufficienza dell'istruttoria e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire proprie valutazioni di merito a quelle dell'Amministrazione. Nel caso concreto, la condanna per uso di atto falso è stata ritenuta circostanza significativa, anche se risalente, perché lesiva della fede pubblica e idonea a incidere negativamente sul giudizio prognostico relativo all'affidabilità del richiedente e alla sua condotta conforme ai parametri della buona fede. Il diniego è stato quindi ritenuto adeguatamente istruito e motivato, nonché immune da irragionevolezza e sproporzionalità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La domanda di concessione della cittadinanza per residenza è soggetta a una valutazione discrezionale dell'Amministrazione e non determina un acquisto automatico dello status.
art. 489 c.p.
Il reato di uso di atto falso tutela la fede pubblica e costituisce circostanza potenzialmente rilevante nel giudizio prognostico sull'affidabilità morale e civile del richiedente la cittadinanza.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è stata considerata quale precedente penale rilevante nella valutazione amministrativa.
art. 445 c.p.p.
Il provvedimento penale irrevocabile emesso ai sensi dell'art. 445 c.p.p. è stato valorizzato dall'Amministrazione e dal giudice come elemento ostativo alla concessione della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche indicate nel provvedimento.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza è un provvedimento di alta amministrazione e di natura discrezionale: la sussistenza dei requisiti formali non attribuisce al richiedente un diritto automatico al conferimento dello status.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza, l'Amministrazione può considerare, insieme ai requisiti positivi, ogni elemento significativo per verificare l'affidabilità morale e civile del richiedente e la sua idoneità a inserirsi stabilmente nella comunità nazionale.
- Una condanna per uso di atto falso può costituire elemento ostativo o comunque significativamente negativo nel giudizio prognostico sulla concessione della cittadinanza, anche quando il fatto sia risalente nel tempo, in ragione della tutela della fede pubblica e dell'incidenza del reato sull'affidabilità del richiedente.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni ministeriali in materia di cittadinanza resta estrinseco e formale: occorre verificare la veridicità dei fatti, la sufficienza dell'istruttoria e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- Il diniego di cittadinanza è adeguatamente motivato quando espone il precedente penale rilevante e dà conto del suo rapporto con il giudizio negativo sull'affidabilità morale e civile del richiedente; non è necessario che il giudice proceda a una rinnovata valutazione di merito dell'opportunità del conferimento.
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