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Sentenza

Sentenza n. 13053/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del giudizio di inidoneità all’ammissione quale allievo della prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale per l’anno accademico 2023-2024, di cui al provvedimento di riesame del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici privo di data e sottoscritto per presa visione il 6 giugno 2023; - del presupposto giudizio di inidoneità all’amissione all’Accademia navale di cui al provvedimento della Direzione generale per il personale militare – Centro di selezione Marina militare di Ancona datato 5 aprile 2023 e sottoscritto per presa visione in pari data; - di tutti gli atti, documenti e verbali redatti dalle Commissioni per accertamenti psico-fisici e sanitari di riesame sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di inidoneità, nella parte in cui viene indicata una percentuale di massa grassa del 26,7% superiore ai limiti (24,2%) o composizione corporea non conforme ai sensi del d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015 o CO=3; - dell’avviso di convocazione alle prove di efficienza fisica e della prova orale di matematica, educazione civica e storia contemporanea, assunto con provvedimento della Direzione generale per il personale militare datato 26 maggio 2023 e pubblicato sul portale ministeriale, nella parte in cui non risulta il nominativo del ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, del d.P.R. n. 207 del 2015, nonché della direttiva tecnica del 4 giugno 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 131 del 9 giugno 2014), riguardante l’accertamento tecnico delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 133 allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale per l’anno accademico 2023-2024 (articolo 10 accertamenti psicofisici), indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale prot. n. M_D AB05933 REG2023 0005607 del 4 gennaio 2013 e pubblicato sul portale concorsi on line in data 12 gennaio 2023; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto interdirigenziale della Direzione generale per il personale militare prot. n. M_D AB05933 DE 120230000065 del 17 febbraio 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente a essere dichiarato idoneo all’ammissione quale allievo della prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale per l’anno accademico 2023-2024 e, comunque, a proseguire le prove concorsuali ancora in corso; e comunque in subordine per il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202309351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica all'ammissione all'Accademia navale, confermato in sede di riesame, con conseguente mancata convocazione alle successive prove concorsuali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità psicofisica adottato nell'ambito del concorso per l'ammissione alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale per l'anno accademico 2023-2024. In particolare, ha contestato gli accertamenti e i verbali nei quali era stata indicata una percentuale di massa grassa del 26,7%, superiore al limite del 24,2%, ovvero una composizione corporea non conforme e il profilo CO=3. Sono stati inoltre impugnati l'avviso di convocazione alle successive prove, nella parte in cui non riportava il nominativo del candidato, nonché, ove occorrente, il d.P.R. n. 207 del 2015, la direttiva tecnica del 4 giugno 2014, il bando di concorso e gli ulteriori atti presupposti. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo e a proseguire le prove concorsuali e, in subordine, il risarcimento del danno. Prima della decisione nel merito, con nota depositata il 17 giugno 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del giudizio di inidoneità, degli accertamenti psicofisici, della mancata convocazione e degli atti normativi e amministrativi presupposti. Il giudice ha rilevato che, in virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e non può essere deciso nel merito quando essa dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione delle circostanze del caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Consente la compensazione delle spese anche nei casi di rinuncia irrituale, secondo le circostanze del caso concreto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è soggetto al principio della domanda: il sindacato giurisdizionale può essere attivato e mantenuto soltanto su iniziativa del soggetto che si assume leso.
  • Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti impugnati, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure sostanziali.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse espressa dalla parte prima della decisione impedisce al giudice di definire la controversia nel merito, poiché il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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