Sentenza del 16/02/2015 n. 1457 - Comm. Trib. Prov. Milano
TRANSFER PRICE - ONERI DOCUMENTALI - Consegna della documentazione dopo tre giorni dall'inizio della verifica - Disconoscimento del regime premiale - Applicazione delle sanzioni - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa sanzionatoria è stata ritenuta illegittima. La consegna della documentazione dopo soli tre giorni dall'inizio della verifica non giustifica, di per sé, il disconoscimento del regime premiale né l'applicazione delle sanzioni, considerata la finalità della normativa di incentivare la predisposizione e la disponibilità della documentazione utile ai controlli, rendendoli più efficaci e spediti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la consegna della documentazione prevista per il regime premiale sui prezzi di trasferimento dopo tre giorni dall'inizio della verifica fiscale. L'Amministrazione ha considerato tale consegna tardiva, disconoscendo il beneficio e irrogando le sanzioni. Il ricorrente ha sostenuto che un ritardo di soli tre giorni non fosse idoneo a vanificare la finalità della disciplina, poiché la documentazione era comunque stata messa a disposizione in tempi brevi e consentiva lo svolgimento efficace del controllo.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2-ter, d.lgs. 471/1997
La disposizione disciplina il regime premiale collegato alla predisposizione e alla consegna della documentazione sui prezzi di trasferimento. La sua applicazione deve essere valutata in coerenza con la finalità incentivante della norma e non in modo meramente formalistico, quando la documentazione sia resa disponibile in tempi brevi e sia concretamente utilizzabile dall'Amministrazione.
Massime di principio
- La consegna della documentazione richiesta nell'ambito di una verifica fiscale non dovrebbe essere considerata automaticamente tardiva per un breve ritardo, se la documentazione viene resa disponibile tempestivamente e consente comunque controlli efficaci.
- Le norme che prevedono regimi premiali o esimenti sanzionatorie devono essere interpretate considerando la loro finalità sostanziale, evitando conseguenze sproporzionate per mere irregolarità temporali prive di concreto pregiudizio per l'attività di controllo.
- Per conservare il beneficio è opportuno predisporre preventivamente la documentazione sui prezzi di trasferimento e consegnarla senza indugio all'avvio della verifica, documentando tempi, modalità di consegna e collaborazione prestata.
- La valutazione della tardività dovrebbe tenere conto non solo del decorso del tempo, ma anche dell'utilizzabilità effettiva della documentazione, dell'eventuale ostacolo arrecato al controllo e della proporzionalità tra violazione e sanzione.
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