Cassazione Penale, Ordinanza n. 29936/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
La persona istante ha chiesto la rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p., deducendo l'esistenza di una grave situazione locale idonea a compromettere l'imparzialità del giudice o la libera determinazione delle parti. La Corte rileva tuttavia che le circostanze prospettate erano formulate in modo vago e indeterminato e non descrivevano un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riferito all'ambiente territoriale, tale da integrare il presupposto eccezionale richiesto dalla norma. Viene quindi ritenuta non superata la soglia di ammissibilità della richiesta. Conseguentemente l'istanza è dichiarata inammissibile. La decisione precisa inoltre che, in caso di inammissibilità o rigetto della richiesta di rimessione, è dovuto il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., ma non anche la condanna alle spese processuali, perché la rimessione non è un rimedio impugnatorio.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo proposta dall'istante. Richiama il carattere eccezionale e di stretta interpretazione dell'art. 45 c.p.p. e afferma che i fatti allegati non erano specifici né idonei a dimostrare una grave situazione locale, esterna al processo, tale da turbare l'imparzialità del giudice o la libera determinazione delle parti. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., dispone anche la condanna dell'istante al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, escludendo però la condanna alle spese processuali perché il procedimento di rimessione non ha natura impugnatoria.
Norme richiamate
art. 45 c.p.p.
La grave situazione locale è configurabile solo in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riferito all'ambiente territoriale del processo, di abnormità tale da fondare un legittimo sospetto per l'imparzialità del giudice o per la libera determinazione delle parti; la disposizione ha carattere eccezionale e va interpretata restrittivamente.
art. 46 c.p.p.
La rimessione del processo si attiva mediante richiesta contenente l'esposizione degli elementi fattuali relativi a una situazione esterna al processo, non mediante ricorso impugnatorio.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità o rigetto della richiesta di rimessione consegue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ma non delle spese processuali.
Massime di principio
- La rimessione del processo presuppone una situazione locale grave, oggettiva ed esterna al processo, non riducibile a mere allegazioni difensive o a contestazioni interne alla dialettica processuale.
- Per integrare l'art. 45 c.p.p. non bastano deduzioni generiche: occorrono circostanze specifiche e concrete, idonee a far sorgere un serio dubbio sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario o sulla libera determinazione delle parti.
- La richiesta di rimessione non ha natura di impugnazione; perciò, in caso di inammissibilità o rigetto, si applica la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. ma non la condanna alle spese processuali.
- La verifica preliminare di ammissibilità è decisiva: se le circostanze dedotte sono vaghe o indeterminate, la domanda va dichiarata inammissibile senza entrare nel merito della grave situazione locale.
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