Cassazione Penale, Sentenza n. 25156/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva annullato il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, relativo al presunto profitto dei reati contestati (indebita percezione di erogazioni pubbliche e truffa). Il pubblico ministero riteneva sussistente il fumus commissi delicti: l'indagato avrebbe omesso di svolgere le ore di lavoro socialmente utili dichiarate e avrebbe tratto indebito profitto dall'erogazione dell'assegno ASU, con condotta dolosa e accordi con funzionari, e contestava il corretto inquadramento giuridico (sosteneva la rilevanza degli artifici/inganni ai fini dell'art. 640-bis anziché l'art. 316-ter).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il ricorso invocasse principalmente un vizio di motivazione (non sufficiente per questo tipo di impugnazione in materia di misure cautelari reali) e non una violazione di legge. Il Tribunale aveva motivato in modo coerente la carenza del fumus commissi delicti, l'assenza di prova di un accordo sistemico tra lavoratori e funzionari, e aveva qualificato la condotta come indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter) piuttosto che come truffa aggravata ex art. 640-bis, rilevando che l'INPS aveva erogato le somme in base a omissioni/informazioni autocertificate e che la soglia di punibilità non risultava superata con riferimento a ciascuna mensilità.
Norme richiamate
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Disciplina la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; citato per motivare la modalità del procedimento in Cassazione
art. 640, comma 2, cod. pen.
Norma sulla truffa; richiamata nella fase di origine per le erogazioni publiche contestate, ma la Corte ne ha escluso l'applicazione per mancanza degli artifici/induzioni richiesti
art. 640-bis, cod. pen.
Aggravante della truffa in danno dello Stato o di enti pubblici per erogazioni; il pubblico ministero ne chiedeva l'applicazione ma il Tribunale ha ritenuto che mancassero gli elementi dell'artificio/induzione richiesti per integrare tale fattispecie
art. 316-ter, cod. pen.
Reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; interpretato come fattispecie distinta dalla truffa per l'assenza dell'induzione in errore dell'ente erogatore, applicabile quando l'ente eroga basandosi su autocertificazioni o omissioni
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; critiche di merito o difetti di motivazione non sollevano questioni di legittimità ammissibili.
- La qualificazione tra truffa (art. 640/640-bis) e indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter) dipende dalla presenza di artifici/induzioni che abbiano ingannato l'ente erogatore: se l'ente si limita a prendere atto di autocertificazioni o omissioni senza accertamento, rileva l'art. 316-ter.
- Per la configurabilità della punibilità ai sensi dell'art. 316-ter, il superamento della soglia di punibilità va valutato con riferimento alle singole mensilità o tranche rilevanti e non necessariamente sulla somma complessivamente percepita, se le erogazioni sono periodiche e autonome.
- La mancanza di prove di un accordo sistemico o di collusione tra beneficiari e pubblici funzionari può far venir meno il fumus commissi delicti necessario per misure cautelari reali sul profitto del reato.
- Contesti particolari (es. emergenza pandemica e modalità straordinarie di impiego) possono influenzare la valutazione della regolarità delle procedure amministrative e la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso.
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