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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32247/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. Il ricorrente ha dedotto un vizio motivazionale relativo alla congruità della pena, chiedendo l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura sulla dosimetria della pena, peraltro ritenuta assolutamente generica, non rientra in tali ipotesi. La mera contestazione dei criteri valutativi utilizzati dal giudice o della motivazione sulla pena non dimostra l'illegalità della pena, che ricorre soltanto quando il risultato finale del calcolo sia contrario alla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché diretto esclusivamente a censurare la congruità e la dosimetria della pena concordata nel patteggiamento, senza dedurre una pena illegalmente determinata né una delle altre ragioni tassativamente ammesse per impugnare la sentenza di applicazione della pena. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    La ratifica giudiziale dell'accordo sanzionatorio limita le possibilità di impugnazione della sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione ... "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"

    Prevede il controllo di inammissibilità senza formalità per i ricorsi manifestamente inammissibili e delimita i motivi di ricorso contro le sentenze di patteggiamento.

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamato quale disposizione applicabile alla disciplina delle impugnazioni delle sentenze di patteggiamento.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto, con decorrenza dal 3 agosto 2017, l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente alla dichiarazione di inammissibilità, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Dopo la ratifica giudiziale dell'accordo di patteggiamento non sono proponibili censure relative all'applicazione delle circostanze, all'entità o alla conversione della pena, salvo che venga dedotta e dimostrata una palese illegalità della pena concordata.
  • La pena può essere qualificata come illegale soltanto quando il risultato finale del calcolo non sia conforme alla legge; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia motivato in modo non adeguato i criteri valutativi utilizzati per applicare la pena richiesta.
  • Nella sentenza di patteggiamento l'obbligo di motivazione sul trattamento sanzionatorio è assolto, in linea generale, mediante l'affermazione della verifica e della positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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