Cassazione Penale, Sentenza n. 30620/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per estorsione aggravata e continuata in concorso. Tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e richiesta di rivalutazione delle prove con contestazione della credibilità della persona offesa e favorevolezza delle testimonianze a discarico; 2) mancata derubricazione nel più lieve reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), in ragione di un presunto credito pregresso tra le parti; 3) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., con contestazione della rilevanza attribuita dai giudici di merito alla gravità intimidatoria e all'ammontare complessivo piuttosto che al danno patrimoniale relativo a ciascun episodio.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che le valutazioni di merito sulla credibilità della persona offesa e sugli elementi probatori fossero congrue e non suscettibili di sindacato in Cassazione salvo vizi formali o manifeste contraddizioni inesistenti nel caso; ha condiviso la valutazione dei giudici di merito sull'inesistenza di un debito legittimo e quindi sull'impossibilità di derubricare il fatto; ha altresì confermato il diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, ritenendo prevalente la portata intimidatoria e plurioffensiva dell'estorsione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale per il riassunto dei motivi di ricorso nei termini consentiti dal rito; la Corte osserva che i motivi sono stati formulati secondo tale disposizione ma risultano comunque generici o inammissibili.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma che consente la trattazione scritta del procedimento; la Corte specifica di essersi avvalsa di tale modalità di trattazione.
art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal d.l. 31/10/2022 n.162, conv. nella legge 30/12/2022 n.199
Richiamata per motivi di applicabilità temporale della procedura scritta richiamata, ossia per la disciplina transitoria che rende applicabile la trattazione scritta.
art. 393 cod. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente per chiedere la derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che, in assenza di prova di un credito legittimo, non siano configurabili gli estremi di tale fattispecie.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Attenuante dedotta dalla ricorrente; la Corte ha interpretato la norma nel senso che, per reati plurioffensivi come l'estorsione, la valutazione dell'attenuante richiede una valutazione complessiva del danno e della portata intimidatoria, non limitandosi al mero valore economico.
art. 616 cod. proc. pen.
Predisposizione normativa per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende a carico della parte che propone ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o della credibilità dei testi: le valutazioni probatorie rese dai giudici di merito, se motivate e prive di palesi contraddizioni, non possono essere rimesse in discussione in Cassazione.
- Per ottenere la derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (o altra figura meno grave) è necessario dimostrare concretamente l'esistenza di una pretesa legittima e documentabile; mere affermazioni al riguardo, senza riscontri probatori, non bastano.
- Nella valutazione delle circostanze attenuanti per reati contro il patrimonio, e in particolare per estorsione, il giudice deve considerare la portata complessiva del torto (comprensiva di intimidazione, lesione della libertà e del profilo morale della vittima), non solo il valore economico richiesto.
- Condotte tradizionalmente riconducibili a 'collette' o richieste a favore dei detenuti possono essere interpretate dalla giurisprudenza come indizio di contiguità a gruppi criminali organizzati, influenzando la valutazione complessiva della gravità del fatto.
- Ricorsi formulati in termini generici o volti esclusivamente a rinnovare la lettura delle prove già valutate nei gradi di merito sono spesso dichiarati inammissibili; ciò comporta anche il rischio di condanna per spese e sanzioni a carico del ricorrente.
- Quando si contesta la motivazione dei giudici di merito è necessario individuare specifiche, concrete e manifeste contraddizioni o errori di diritto; censure meramente assertive sulla valutazione della prova non sono sufficienti.
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