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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30620/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per estorsione aggravata e continuata in concorso. Tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e richiesta di rivalutazione delle prove con contestazione della credibilità della persona offesa e favorevolezza delle testimonianze a discarico; 2) mancata derubricazione nel più lieve reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), in ragione di un presunto credito pregresso tra le parti; 3) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., con contestazione della rilevanza attribuita dai giudici di merito alla gravità intimidatoria e all'ammontare complessivo piuttosto che al danno patrimoniale relativo a ciascun episodio.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che le valutazioni di merito sulla credibilità della persona offesa e sugli elementi probatori fossero congrue e non suscettibili di sindacato in Cassazione salvo vizi formali o manifeste contraddizioni inesistenti nel caso; ha condiviso la valutazione dei giudici di merito sull'inesistenza di un debito legittimo e quindi sull'impossibilità di derubricare il fatto; ha altresì confermato il diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, ritenendo prevalente la portata intimidatoria e plurioffensiva dell'estorsione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale per il riassunto dei motivi di ricorso nei termini consentiti dal rito; la Corte osserva che i motivi sono stati formulati secondo tale disposizione ma risultano comunque generici o inammissibili.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma che consente la trattazione scritta del procedimento; la Corte specifica di essersi avvalsa di tale modalità di trattazione.

  • art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal d.l. 31/10/2022 n.162, conv. nella legge 30/12/2022 n.199

    Richiamata per motivi di applicabilità temporale della procedura scritta richiamata, ossia per la disciplina transitoria che rende applicabile la trattazione scritta.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente per chiedere la derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che, in assenza di prova di un credito legittimo, non siano configurabili gli estremi di tale fattispecie.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Attenuante dedotta dalla ricorrente; la Corte ha interpretato la norma nel senso che, per reati plurioffensivi come l'estorsione, la valutazione dell'attenuante richiede una valutazione complessiva del danno e della portata intimidatoria, non limitandosi al mero valore economico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predisposizione normativa per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende a carico della parte che propone ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o della credibilità dei testi: le valutazioni probatorie rese dai giudici di merito, se motivate e prive di palesi contraddizioni, non possono essere rimesse in discussione in Cassazione.
  • Per ottenere la derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (o altra figura meno grave) è necessario dimostrare concretamente l'esistenza di una pretesa legittima e documentabile; mere affermazioni al riguardo, senza riscontri probatori, non bastano.
  • Nella valutazione delle circostanze attenuanti per reati contro il patrimonio, e in particolare per estorsione, il giudice deve considerare la portata complessiva del torto (comprensiva di intimidazione, lesione della libertà e del profilo morale della vittima), non solo il valore economico richiesto.
  • Condotte tradizionalmente riconducibili a 'collette' o richieste a favore dei detenuti possono essere interpretate dalla giurisprudenza come indizio di contiguità a gruppi criminali organizzati, influenzando la valutazione complessiva della gravità del fatto.
  • Ricorsi formulati in termini generici o volti esclusivamente a rinnovare la lettura delle prove già valutate nei gradi di merito sono spesso dichiarati inammissibili; ciò comporta anche il rischio di condanna per spese e sanzioni a carico del ricorrente.
  • Quando si contesta la motivazione dei giudici di merito è necessario individuare specifiche, concrete e manifeste contraddizioni o errori di diritto; censure meramente assertive sulla valutazione della prova non sono sufficienti.

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