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Sentenza

Sentenza n. 10856/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio-Roma, sez. V- Quater, n°13707 del 1/7/ 2025, adottata nell'ambito del procedimento r.g. n°5483/2025, depositata in data 11/7/ 2025, notificata il 14/7/2025.

Giustizia amministrativa202600634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13707/2025, che aveva ordinato l'accesso ai documenti relativi alla convenzione urbanistica per la realizzazione di un complesso residenziale in Trigoria e disposto il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedenti accesso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. lamentando l'inerzia del Consorzio, soccombente nel precedente giudizio, nell'eseguire la sentenza n. 13707/2025, pubblicata l'11 luglio 2025 e notificata il 14 luglio 2025. La precedente pronuncia aveva riconosciuto il diritto di accesso ai documenti concernenti la convenzione urbanistica relativa a un complesso residenziale in Trigoria e aveva condannato il Consorzio al pagamento delle spese di lite e degli oneri di legge. Il ricorso ha evidenziato il mancato adempimento entro un termine ragionevole; la sentenza precedente non risultava impugnata. Nel giudizio risultano non costituiti anche il Consorzio Gestione Trigoria e il Consorzio Cooperative di Abitazione Aic, quest'ultimo destinatario dell'ordine di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo ingiustificata l'inerzia del Consorzio, anche alla luce della mancata impugnazione della precedente sentenza. Ha ordinato l'immediata e integrale esecuzione della sentenza n. 13707/2025 entro 15 giorni dalla comunicazione della pronuncia, imponendo al Consorzio di assicurare l'accesso ai documenti relativi alla convenzione urbanistica e di pagare le somme già liquidate per spese di lite e oneri di legge. Ha nominato quale commissario ad acta il legale rappresentante pro tempore del Consorzio, e ha liquidato le spese del giudizio di ottemperanza in euro 1.000, oltre accessori di legge, a carico del Consorzio e a favore dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza non adempiuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza amministrativa non impugnata entro un termine ragionevole giustifica l'ordine giudiziale di adempimento, con fissazione di un termine perentorio o comunque determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può imporre l'esecuzione integrale della precedente pronuncia sia quanto agli obblighi principali, sia quanto alle statuizioni sulle spese di lite e sugli oneri di legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza è possibile nominare quale commissario ad acta il legale rappresentante dell'ente o soggetto obbligato, affinché provveda all'esecuzione della sentenza nel termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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