Sentenza n. 390/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata in data 15 maggio 2025, con declaratoria dell'obbligo di provvedere in merito con provvedimento espresso e motivato, anche a seguito della conclusione del controllo giudiziario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata il 15 maggio 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il silenzio della Prefettura di Benevento sull'istanza con cui aveva trasmesso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere recante la conclusione senza criticità del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 e aveva chiesto l'avvio dell'istruttoria per il rilascio della liberatoria antimafia. La domanda era volta a ottenere la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso e motivato sull'aggiornamento dell'informazione antimafia. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione dell'inammissibilità per carenza di interesse ad agire.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di un interesse concreto e attuale. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 7 luglio 2025, ha rilevato che l'ammissione al controllo giudiziario sospende gli effetti dell'informazione interdittiva e che, quando il controllo si conclude positivamente, tale sospensione si protrae sino alla definizione del procedimento di aggiornamento previsto dall'art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011. La positiva conclusione del controllo giudiziario aveva quindi già soddisfatto l'interesse della società, consentendole di operare nel circuito legale dell'economia durante la procedura di aggiornamento, sicché non residuava un interesse attuale alla decisione sul silenzio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011
costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo
La conclusione positiva del controllo giudiziario determina la prosecuzione della sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva fino alla definizione del procedimento di aggiornamento.
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
Prevede il procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo, sino alla cui definizione si protrae la sospensione degli effetti dell'interdittiva dopo la positiva conclusione del controllo giudiziario.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie l'inammissibilità per carenza di interesse.
artt. 3 e 41 Cost.
Sono i parametri costituzionali richiamati dalla Corte costituzionale per dichiarare illegittima la disciplina dell'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 nella parte indicata.
Massime di principio
- La conclusione positiva del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 determina la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva antimafia sino alla definizione del procedimento di aggiornamento previsto dall'art. 91, comma 5, dello stesso decreto legislativo.
- Quando la positiva conclusione del controllo giudiziario consente all'impresa di operare nel circuito legale dell'economia mediante la sospensione degli effetti dell'interdittiva fino alla definizione dell'aggiornamento, viene meno un interesse concreto e attuale a proporre un'azione avverso il silenzio finalizzata a ottenere l'immediata definizione di tale procedimento.
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