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Sentenza

Sentenza del 04/12/2015 n. 24766 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - Contributo per il servizio sanitario nazionale - Cessione dei crediti ai fini della riscossione - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio passivo tra l'Inps ed il cessionario - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella relativa a contributi per il Servizio sanitario nazionale dovuti per il periodo 1994-dicembre 1997. L'INPS contestava la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto non dovuti i contributi sulla base dell'applicazione dello sgravio previsto per le aziende industriali. L'Istituto sosteneva che l'impresa, operando come magazzino frigorifero per conto terzi, dovesse essere classificata nel settore terziario e non potesse quindi beneficiare dello sgravio. Contestava inoltre l'affermazione secondo cui l'iscrizione a ruolo dei contributi Ssn sarebbe stata impedita dalla pendenza di un diverso giudizio sui contributi previdenziali. La società proponeva ricorso incidentale sulla motivazione della cartella, sulla legittimazione della società cessionaria e sulla qualificazione delle sanzioni come evasione anziché omissione contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'INPS e il terzo motivo del ricorso incidentale della società, rigettando gli altri due motivi incidentali. Ha stabilito che l'attività della contribuente rientrava nel settore terziario e che non spettava lo sgravio previsto per le aziende industriali; inoltre, la pendenza di un diverso giudizio sui contributi previdenziali non impediva l'iscrizione a ruolo dei contributi Ssn, perché l'obbligo del provvedimento esecutivo riguarda il medesimo accertamento impugnato. È stata riconosciuta la legittimazione della società cessionaria, poiché i crediti contributivi dell'INPS comprendono anche quelli relativi al contributo Ssn. È stato inoltre confermato il litisconsorzio necessario tra INPS e cessionario nei giudizi di opposizione al ruolo. La Corte ha però escluso l'applicazione delle sanzioni per evasione, ritenendo configurabile la più lieve omissione contributiva, poiché la maggiore pretesa derivava dalla modifica dell'inquadramento aziendale e non da occultamento dei dati contributivi. La sentenza è stata cassata e la causa decisa nel merito: ricorso della contribuente accolto limitatamente alle sanzioni e rigettato per il resto. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 14

    sgravio totale per le aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE

    Il beneficio contributivo è applicabile alle imprese rientranti nei settori previsti dalla norma; non spetta alle imprese classificate nel settore terziario.

  • Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49

    la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'INPS ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali

    L'inquadramento effettuato dall'INPS, fondato sulla natura effettiva dell'attività, produce effetti ai fini previdenziali e assistenziali.

  • Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 3

    se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice

    La necessità del provvedimento esecutivo riguarda il medesimo accertamento impugnato, non qualsiasi altro giudizio, anche se relativo a contributi diversi.

  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 13, commi 1 e 8

    i crediti contributivi vantati dall'INPS sono ceduti a titolo oneroso

    La cessione legale dei crediti INPS comprende anche i crediti relativi al contributo per il Servizio sanitario nazionale. Nei giudizi di opposizione al ruolo sussiste litisconsorzio necessario tra INPS e cessionario.

  • Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217

    omissione contributiva quando ... manchi solo il pagamento; evasione contributiva quando l'istituto assicuratore non possa accertare ... l'ammontare dei contributi dovuti

    L'omissione contributiva, sanzionata meno gravemente, ricorre quando l'ente dispone delle denunce e registrazioni necessarie per determinare il debito; l'evasione richiede invece una sottrazione conoscitiva o occultamento dei dati.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4

    La carenza motivazionale della cartella non comporta automaticamente nullità se il contribuente ha dimostrato di conoscere gli atti presupposti e non ha provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 63

    gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota ... sono affidati all'INPS

    L'INPS è l'ente incaricato della riscossione e del recupero del contributo per l'assistenza sanitaria, che rientra tra i crediti contributivi da esso vantati.

Massime di principio

  • Quando un'impresa contesta un recupero contributivo fondato su una diversa classificazione aziendale, occorre verificare l'attività effettivamente svolta e l'inquadramento formalmente adottato dall'INPS: gli sgravi riservati a un settore non si applicano automaticamente a imprese classificate in un altro settore.
  • La pendenza di un giudizio relativo a una diversa contribuzione non impedisce necessariamente l'iscrizione a ruolo di altri contributi: il provvedimento giudiziale esecutivo è richiesto solo quando è stato impugnato lo stesso accertamento oggetto della riscossione.
  • In caso di cessione o cartolarizzazione di crediti contributivi INPS, l'opposizione al ruolo deve essere normalmente proposta nei confronti sia dell'INPS sia del cessionario, trattandosi di litisconsorzio necessario.
  • La nullità della cartella per difetti motivazionali non consegue automaticamente alla mancata indicazione completa dell'atto presupposto: il contribuente deve dimostrare di non aver potuto comprendere la pretesa o di aver subito un concreto pregiudizio difensivo.
  • La sanzione per evasione contributiva richiede che l'ente non possa ricostruire l'ammontare dei contributi dovuti attraverso denunce e registrazioni obbligatorie. Se il debito deriva da una diversa qualificazione dell'attività, senza occultamento dei dati, è più appropriata la sanzione per omissione.
  • La soccombenza può essere parziale: una parte può ottenere l'annullamento o la riduzione delle sanzioni pur perdendo sulla debenza principale dei contributi.

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