Sentenza n. 981/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4643/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 20.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 17766/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli che riconosceva al docente il beneficio economico della carta elettronica per quattro annualità, per complessivi 2.000 euro, oltre alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio annuale di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, relativamente a quattro annualità, con conseguente obbligo dell'amministrazione di attribuire un buono elettronico complessivo di 2.000 euro e di pagare le spese processuali. Il ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento, la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte per l'ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo dimostrati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, il rispetto dei termini processuali e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della documentazione comprovante l'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni per provvedere in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli accessori già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se intervenuto dopo l'insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale eventualmente maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo di conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il ricorso per l'ottemperanza è stato ritenuto tempestivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre, anche d'ufficio, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Le disposizioni processuali relative al rito camerale risultano rispettate.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudice ordinario per le annualità oggetto del giudicato.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'adozione dell'astreinte quale strumento compulsivo e di garanzia dell'esecuzione del giudicato.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale ministeriale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie per rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, oltre agli accessori già dovuti, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
- Per evitare che la penalità di mora perda la funzione compulsoria e si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato, la sua liquidazione deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e può essere assoggettata a un tetto massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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