Cassazione Civile, Sentenza n. 1635/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione (nullità e/o annullamento) della delibera dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Telecom Italia Media del 30/09/2015 che: i) aveva disposto l'integrazione del fondo comune per €350.000; ii) aveva approvato un preventivo di spesa per la difesa pari a €93.850,75; iii) aveva confermato e esteso il compenso annuo di €25.000 al rappresentante comune (Radaelli) per tutta la durata della fusione e del contenzioso. Telecom sosteneva inoltre di essere legittimata ad impugnare la delibera (ma aveva perduto la qualità di socia dopo la fusione) e contestava la legittimazione passiva del Radaelli, ritenendo invece legittimato passivo il Trevisan.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi di Telecom Italia S.p.A. e di Dario Trevisan (con raddoppio del contributo unificato), ma ha parzialmente accolto il ricorso di Radaelli (alcuni motivi) ritenendo che: il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non è un organo sociale bensì il corifeo dell'organizzazione di categoria; la legittimazione degli azionisti di risparmio della società incorporata a contestare il rapporto di cambio e a far valere azioni connesse permane anche dopo l'efficacia della fusione; la legittimazione processuale del rappresentante comune della società incorporata non si trasferisce automaticamente al rappresentante della società incorporante. La sentenza di merito è stata cassata nei punti indicati e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per conformarsi ai principi di diritto enunciati. Sono state dichiarate inammissibili le prime due censure del ricorso di Radaelli e accolti il terzo, quarto e quinto motivi dello stesso ricorso, con assorbimento delle spese relative.
Norme richiamate
D.Lgs. 24/02/1998, n.58 (TUF), art.146
"Assemblea speciale" (regole e competenze dell'assemblea degli azionisti di risparmio)
L'assemblea speciale è deputata alla tutela degli interessi comuni degli azionisti di risparmio e dispone di strumenti (fondo, nomina/rimozione rappresentante) finalizzati a quella tutela
D.Lgs. 24/02/1998, n.58 (TUF), art.147
"Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile"
Il rappresentante comune ha la rappresentanza processuale degli azionisti di risparmio e i poteri necessari a tutelare gli interessi della categoria; tale legittimazione sopravvive per far valere diritti sorti anteriormente alla fusione
Richiamano la disciplina del rappresentante comune e la sua funzione di tutela collettiva: il rappresentante non va automaticamente equiparato a organo sociale cessabile per effetto della fusione
Codice civile, art.2377 e art.2378
"Per proporre l'azione di annullabilità... il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione..." (art.2378, comma 2)
Per l'azione di annullabilità la legittimazione attiva richiede la qualità di socio al tempo della decisione, salvo eccezioni; la nullità, invece, può essere fatta valere da chiunque abbia interesse
La distinzione tra annullabilità e nullità è rilevante: la nullità può essere impugnata da chiunque abbia interesse
La società incorporante subentra nei rapporti (anche processuali) della società incorporata, ma ciò non trasferisce automaticamente la legittimazione del rappresentante comune dell'incorporata al rappresentante dell'incorporante
Codice di procedura civile, artt.105, 183, 268, 324
Regole processuali sull'intervento del terzo: il terzo che interviene volontariamente può porre domande anche se scaduto il termine per fissazione del thema decidendum; l'intervento principale (autonomo o litisconsortile) non viene impedito dalle preclusioni istruttorie previste
Codice di procedura civile, art.81
Eccezione al principio generale che nessuno può far valere in processo un diritto altrui: la specifica disciplina del rappresentante comune consente che egli agisca per interessi collettivi
Codice di procedura civile, artt.78 ss.
Istituti (es. curatore speciale) evocati dall'ordinanza di rinvio come possibili strumenti a tutela di centri di interessi privi di rappresentanza
Massime di principio
- Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio va considerato come rappresentante di una categoria autonoma di interessi, non come un organo della società; la sua legittimazione processuale può persistere anche dopo la fusione della società che lo aveva nominato
- La fusione per incorporazione non cancella automaticamente la possibilità per il rappresentante comune della società incorporata di proseguire o essere parte di azioni inerenti diritti sorti anteriormente alla fusione; la società incorporante subentra nei rapporti ma non assume la titolarità della legittimazione del diverso gruppo di azionisti
- Per impugnare una delibera come annullabile è generalmente necessario essere soci al tempo della decisione; tuttavia, per vizi di nullità o per la tutela di interessi collettivi degli azionisti di risparmio, la soggettività ad agire può essere più ampia (chiunque abbia interesse)
- Un terzo che interviene volontariamente nel processo può essere considerato destinatario della domanda originaria (intervento litisconsortile o principale) e, fatto salvo l'effetto delle preclusioni istruttorie, può porre domande e resistere in giudizio anche se alcuni termini processuali sono trascorsi
- Dopo una fusione, non si può trasferire automaticamente la legittimazione del rappresentante comune dell'incorporata al rappresentante dell'incorporante: i gruppi di azionisti di risparmio delle due società sono distinti e possono avere interessi contrapposti
- Se non esiste un rappresentante idoneo per un centro di interessi (es. dopo gli effetti di una fusione), il giudice può valutare strumenti sostitutivi (es. curatore speciale) per garantire la tutela effettiva degli interessi collettivi
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