Cassazione Civile, Sentenza n. 1666/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia notificava a Superstar un avviso di accertamento relativo all'anno 2003 per maggiori IRES, IRAP e IVA ritenuti derivanti da fatture per operazioni inesistenti. La contribuente impugnava contestando: l'irregolare notifica/valore probatorio del PVC richiamato nell'accertamento (e la sua riferibilità alla incorporante dopo fusione), la legittimità dell'uso del raddoppio dei termini (mancata allegazione della denuncia penale), la mancata conoscenza di atti terzi citati (PVC relativo alla società Innel) che avrebbero integrato la motivazione per relationem, e l'erronea valutazione della CT rispetto all'onere di produrre documentazione che la contribuente sostiene fosse già depositata presso un ufficio periferico dell'Amministrazione (Pietrasanta).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato gran parte dei motivi ma ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto infondati gli argomenti relativi alla notifica del PVC e alla necessità di querela di falso (la notifica è stata considerata provata) e ha respinto la censura relativa alla carenza di motivazione per relationem. Tuttavia la Corte ha accolto: (i) il motivo relativo al raddoppio dei termini nella parte concernente l'IRAP (il raddoppio non opera per l'IRAP trattandosi di imposta non sanzionata penalmente), e (ii) il motivo relativo alla documentazione che la contribuente afferma fosse già in possesso dell'Amministrazione, ritenendo errata l'affermazione assoluta della CTR secondo cui il contribuente doveva comunque produrre copia in giudizio. Per tali profili la sentenza è cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame; le altre censure sono respinte.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3 e n. 4
Norma di rito invocata per vizi di diritto e falsa applicazione di norme: la Corte valuta l'ammissibilità delle censure e distingue i profili di diritto da quelli di fatto, escludendo l'ammissibilità di censure che siano valutazioni di fatto non riformulabili in cassazione.
art. 221 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione: la Corte valuta che la presunta contraddittorietà della motivazione non costituisce automaticamente violazione di legge e, nel caso, le affermazioni erano convincenti e coerenti.
artt. 111 e 116 cod. proc. civ.
Invocati in tema di garanzie processuali e motivazione; la Corte analizza la correttezza del procedimento e la conformità della motivazione alle garanzie dell'art.111.
art. 2504-bis cod. civ.
Richiamato incidentalmente in relazione agli effetti della fusione; la Corte valuta la rilevanza delle notifiche rispetto ai poteri di rappresentanza dopo incorporazione.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Norma sul raddoppio dei termini di accertamento: la Corte ribadisce che il raddoppio opera ove sussista il presupposto astratto dell'obbligo di denuncia per reati fiscali (prognosi postuma), ma osserva che tale disciplina non è applicabile all'IRAP, in quanto non soggetta a sanzioni penali.
art. 7 l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
In tema di motivazione per relationem: la Corte conferma che l'amministrazione deve rendere conoscibili al contribuente gli atti il cui contenuto integra la motivazione, ma non è necessario allegare atti quando la motivazione è già completa o il contenuto rilevante è riportato nell'atto noto.
art. 6, comma 4, l. n. 212/2000
Principio secondo cui l'amministrazione non può richiedere documenti già in suo possesso: la Corte riconosce che se il contribuente dimostra che i documenti erano stati depositati presso altra articolazione dell'amministrazione, l'onere di acquisizione è dell'Amministrazione e la sua mancata acquisizione può rilevare in giudizio.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in relazione agli obblighi di documentazione e motivazione degli atti impositivi; la Corte lo considera nel contesto dell'istruttoria probatoria.
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
Norma riferita alla documentazione IVA e alle risultanze contabili, considerata dalla Corte nell'ambito dell'esame della prova dei costi dedotti.
art. 109 TUIR
Richiamato in relazione ai principi di determinazione del reddito d'impresa e alla deducibilità dei costi; la Corte esamina la prova della certezza, determinabilità e inerenza dei costi.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Norma sui poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione; utilizzata per valutare correttezza procedurale dell'accertamento.
art. 2697 cod. civ.
Richiamato in tema di onere della prova: la Corte affronta la questione di chi debba provare il possesso da parte dell'Amministrazione dei documenti e le conseguenze probatorie del comportamento amministrativo.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 DPR 600/1973 opera in presenza del presupposto astratto dell'obbligo di denuncia per reati fiscali (valutazione ora per allora), ma non è applicabile all'IRAP poiché tale imposta non prevede sanzioni penali.
- In materia di motivazione per relationem (art. 7 Statuto del contribuente) il contribuente deve non solo dimostrare l'esistenza di atti a lui sconosciuti, ma anche che parti del loro contenuto, non riportate nell'avviso, siano necessarie per integrare la motivazione; se la motivazione è già sufficientemente completa il richiamo ha valore meramente narrativo.
- Se il contribuente prova di aver depositato documenti presso una articolazione dell'Amministrazione, l'onere di acquisizione di quei documenti ricade sull'Amministrazione stessa; l'Amministrazione non può legittimamente sanzionare la parte per mancata produzione di documenti che sono già in suo possesso.
- In cassazione non sono sindacabili valutazioni esclusivamente di fatto non adeguatamente valorizzate nel motivo: il ricorso deve indicare puntualmente i documenti e le ragioni di fatto che si contestano per evitare l'inammissibilità per difetto di specificazione.
- Quanto alle notifiche e alla loro riferibilità dopo operazioni societarie (fusioni), occorre valutare la data della fusione e i poteri di rappresentanza al momento della notifica; il giudice valuta gli elementi probatori concreti (relate, annotazioni di consegna) per accertare la validità della notifica.
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