Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1662/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza n. 94/2023 del Consiglio Nazionale Forense che, accogliendo i reclami di Fatano e Fiorenza, aveva annullato la declaratoria di ineleggibilità pronunciata dalla Commissione Elettorale e modificato la graduatoria degli eletti. Vetromile deduceva, con quattro motivi: (1) violazione delle norme sull'ammissione con riserva e sulla possibilità della Commissione di dichiarare ineleggibilità dopo lo scrutinio; (2) errata interpretazione dell'art. 3 L. n.113/2017 circa il computo dei mandati quando il consigliere si è dimesso anticipatamente (se il breve periodo di servizio non debba essere considerato ai fini del divieto del terzo mandato); (3) violazione specifica dell'applicazione del comma 3 art.3 L. n.113/2017 relativo alla computabilità del mandato 2019/2022; (4) censura dell'inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla ricorrente per ottenere l'accertamento dell'ineleggibilità degli avv.ti Fatano e Fiorenza. In sintesi, la disputa verteva su: (A) se la Commissione potesse ammettere "con riserva" e poi escludere dopo il voto; (B) se le dimissioni volontarie brevi impediscono il computo del mandato ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo e ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo. In particolare: - Sul primo punto la Corte ha confermato che, in mancanza di previsione normativa, la Commissione elettorale non può ammettere candidati "con riserva" né esercitare dopo lo scrutinio un potere valutativo che determini l'esclusione di candidati già ammessi e perciò alteri l'esito della votazione; le verifiche sull'ammissibilità vanno effettuate prima del voto e, dopo la proclamazione, gli eventuali vizi sono rimediabili tramite ricorso al C.N.F.. - Sul secondo e terzo punto la Corte ha accolto i rilievi della ricorrente: ha riaffermato la nozione oggettiva di "mandato" ai fini dell'art. 3 L. n. 113/2017, con la conseguenza che le dimissioni volontarie successive alla proclamazione non fanno venir meno il computo del mandato per l'applicazione del divieto di terzo mandato consecutivo; pertanto la decisione del C.N.F. che aveva ritenuto non computabile il mandato per le dimissioni brevi è stata censurata. Per questi motivi la sentenza impugnata è cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è rinviata al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione, per un nuovo esame. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 113/2017, art. 3

    "Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3" (comma 4) e disposizioni sul divieto di più di due mandati consecutivi (comma 3)

    La Corte interpreta la nozione di "mandato" in senso oggettivo: il mandato va riferito alla durata oggettiva della consiliatura; le dimissioni volontarie del consigliere non elidono il computo del mandato ai fini del divieto del terzo mandato consecutivo.

  • Legge n. 113/2017, art. 9

    La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti" (comma 5 citato)

    Il potere della Commissione è di verifica preventiva e vigilanza fino alla proclamazione; non legittima l'ammissione "con riserva" né l'esclusione successiva che modifichi il risultato del voto.

  • Legge n. 113/2017, art. 15

    "Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone... una graduatoria..."; "risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti..."; disposizioni sui compiti della Commissione dopo lo scrutinio (commi 4-7 citati testualmente nel provvedimento)

    L'art.15 delimita compiti della Commissione dopo lo scrutinio (conteggio, graduatoria, proclamazione): non prevede poteri ulteriori di verifica che possano alterare i risultati già determinati dal voto.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21‑septies

    Richiamata dalla ricorrente nei motivi, ma la Corte non ha mutato l'interpretazione sostanziale delle norme elettorali: il punto centrale rimane la delimitazione dei poteri di ammissione e proclamazione della Commissione elettorale.

  • Legge professionale forense (art. 36 L. n. 247/2012 richiamato)

    Individua la competenza del C.N.F. a conoscere dei reclami relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine; la Cassazione ribadisce che il C.N.F. è l'organo giurisdizionale competente per annullare provvedimenti di proclamazione irregolari.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Norma impugnatoria invocata per vizi di diritto e interpretazione delle disposizioni applicabili; la Corte applica i principi di diritto consolidati sulle questioni sollevate.

Massime di principio

  • La Commissione elettorale, in mancanza di espressa previsione normativa, non può ammettere candidati "con riserva" e poi escluderli dopo lo scrutinio: le verifiche di ammissibilità devono svolgersi prima del voto.
  • Dopo lo scrutinio la funzione della Commissione è limitata a conteggio, formazione della graduatoria e proclamazione: eventuali vizi che emergano dopo la proclamazione sono rimediabili con ricorso giurisdizionale (C.N.F.), non con un'autonoma esclusione qui operata dalla stessa Commissione.
  • Per l'applicazione del divieto di più di due mandati consecutivi (art.3 L. n.113/2017) si assume la nozione oggettiva di mandato: le dimissioni volontarie successive alla proclamazione non interrompono il computo del mandato e quindi non sottraggono il soggetto al divieto del terzo mandato.
  • Esiste distinzione rilevante tra mandato "soggettivamente" infrabiennale (dimissioni volontarie dell'eletto) e mandato "oggettivamente" infrabiennale (subentro per sostituzione): solo quest'ultimo può non essere computato ai sensi del comma 4 dell'art.3.
  • Chi ritiene illegittima l'ammissione o l'esclusione di un candidato deve agire prima del voto o, se pregiudizio irreparabile, chiedere tempestivamente misure cautelari al C.N.F.; dopo la proclamazione le contestazioni seguono il rito dell'impugnazione della proclamazione.
  • Non è ammissibile, davanti al C.N.F., introdurre mediante ricorso incidentale questioni sostanzialmente diverse rispetto a quelle già devolute dal ricorso principale: i soggetti interessati devono utilizzare i rimedi procedurali appropriati contro la delibera che li danneggia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.