Cassazione Civile, Sentenza n. 1668/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di due cartelle di pagamento (n. 06220060011958881 relative a imposte dirette anno 2002 e n. 06220130003701869 relativa a IVA anno 2009). La ricorrente contestava: 1) la validità delle notifiche alla società incorporata Penelope s.r.l. (mancanza della cartolina di ritorno attestante il deposito comunale e della raccomandata informativa); 2) l'inesistenza della notifica alla società incorporante poiché la notifica sarebbe avvenuta dopo l'incorporazione (richiamando art. 2504-bis c.c.); 3) l'incompetenza territoriale di Equitalia Centro a emettere/notificare le cartelle, dato che la sede della società risultava in Liguria, ambito di competenza di altro concessionario
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto ammissibile la censura processuale ma ha confermato che la CTR aveva correttamente dichiarato inammissibili, in appello, motivi nuovi relativi a vizi di nullità della notifica non tempestivamente dedotti in primo grado ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992. Le doglianze sostanziali sulla mancanza della cartolina di ritorno e della raccomandata informativa sono state quindi ritenute inammissibili per essere state prospettate per la prima volta in grado di appello. Sul secondo motivo (notifica alla società incorporata) la decisione della CTR era ancorata all'esistenza di documentazione probatoria prodotta in primo grado che attestava le notifiche alla Penelope; la contestazione tardiva è risultata inammissibile. Sul terzo motivo (incompetenza territoriale) la Corte ha ritenuto infondato il motivo: la competenza territoriale si determina in funzione del domicilio fiscale del debitore iscritto a ruolo (art. 12 d.P.R. n. 602/1973), la consegna del ruolo avviene al concessionario competente per quell'ambito territoriale (art. 24) e l'art. 46 prevede la facoltà del concessionario di delegare la notifica al concessionario competente nell'ambito in cui si deve procedere; perciò la contestazione sulla notifica da parte di Equitalia Centro è stata rigettata. Ricorrente condannata alle spese (euro 3.500,00 compensi + euro 200,00 esborsi, oltre oneri).
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Limita l'ammissione di motivi nuovi in appello: vizi di nullità della notifica non dedotti nel primo grado e prospettati per la prima volta in appello possono essere dichiarati inammissibili
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Riferimento normativo richiamato nella contestazione delle notifiche fiscali; la Corte non ha ritenuto determinante la sua violazione nel giudizio di legittimità
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina la notifica della cartella da parte del concessionario; utilizzata nella discussione sulla decadenza e validità delle notifiche
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato tra le norme collegate alla materia della riscossione e della decadenza; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive
art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005 conv. l. n. 156/2005
Norma richiamata in termini generali nella doglianza processuale sulla procedura di riscossione, ma non decisiva nella pronuncia
art. 2504-bis c.c.
Norma sulle fusioni per incorporazione: la Corte conferma che i redditi e le obbligazioni riferiti al periodo anteriore all'incorporazione possono essere imputati alla società incorporata e che il ruolo può essere formato a nome della società incorporata per il periodo anteriore all'estinzione
art. 12 d.P.R. n. 602/1973
«1.L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce»
Stabilisce che la formazione del ruolo è legata al domicilio fiscale del contribuente e determina la correlazione con l'ambito territoriale del concessionario
art. 24 d.P.R. n. 602/1973
«1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica»
Dispositivo che regola la consegna del ruolo al concessionario competente per ambito territoriale
art. 46 d.P.R. n. 602/1973
«1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.»
La competenza territoriale si riferisce al domicilio fiscale del debitore; l'art. 46 prevede la facoltà di delegare la notifica al concessionario competente fuori ambito e impone la delega per l'esecuzione di atti di riscossione fuori ambito
art. 139 cod. proc. civ.
Norma sulle modalità di notificazione per mezzo della raccomandata informativa; la Corte valuta l'assenza di prova della spedizione come fatto rilevante, ma la deduzione tardiva in appello è stata dichiarata inammissibile
art. 140 cod. proc. civ.
Norma sulle notificazioni fatte mediante deposito del plico presso il comune e comunicazione di avvenuto deposito; la mancata produzione della cartolina di ritorno è contestata ma la deduzione tardiva è inammissibile
Massime di principio
- Vizi di notifica o nullità formali relativi ad atti presupposti devono essere dedotti tempestivamente: l'eccezione generica di "inesistenza" non sostituisce l'onere di allegazione dei fatti che comprovano specifici vizi notificatori; introdurre per la prima volta in appello tali vizi può comportarne l'inammissibilità (art. 57 d.lgs. 546/1992).
- In caso di fusione per incorporazione, il ruolo può essere formato a nome della società incorporata per le somme riferite al periodo anteriore all'incorporazione: la responsabilità e la legittimazione passiva della società incorporante non escludono la possibilità di notifiche riferite alla società estinta per il periodo precedente all'incorporazione (art. 2504-bis c.c. e art. 12 d.P.R. 602/1973).
- La competenza territoriale del concessionario è determinata dal domicilio fiscale del debitore iscritto a ruolo: l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale competente e, se l'attività deve essere svolta fuori ambito, è prevista la delega al concessionario competente; la delega può riguardare anche la notifica della cartella (art. 12, 24 e 46 d.P.R. 602/1973).
- Atti di riscossione posti in essere da un concessionario fuori dal proprio ambito senza delega sono generalmente affetti da invalidità; tuttavia l'art. 46 prevede la possibilità di delega per la notifica, per cui la mera notifica da parte di un concessionario diverso non è automaticamente illegittima se prevista la delega.
- La prova delle modalità di notificazione (spedizione della raccomandata informativa, cartolina di ritorno per deposito comunale) grava sulla parte che ne deduce l'assenza: per poter beneficiare della nullità occorre che tali censure siano state tempestivamente e specificamente allegati e provati nel grado di giudizio competente.
- Dal punto di vista processuale, è importante proporre motivi e produrre documenti già in primo grado: l'introduzione in appello di censure nuove, con riferimento alla stessa materia di notifica, rischia l'inammissibilità e l'impossibilità di decidere il merito su tali punti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 1628/2025 del 23/01/2025
- Sentenza civile · 23 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 1631/2025 del 23/01/2025
- Sentenza civile · 23 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 1632/2025 del 23/01/2025
- Sentenza civile · 23 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 1635/2025 del 23/01/2025
- Sentenza civile · 23 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 1662/2025 del 23/01/2025
- Sentenza civile · 23 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 1666/2025 del 23/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →