Cassazione Penale, Ordinanza n. 20825/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala alla pena di un anno di reclusione e 10.000 euro di multa per la violazione dell'obbligo di presentazione imposto da un provvedimento DASPO. I fatti descritti consistono nell'omessa presentazione, il giorno dell'incontro di calcio Salemi-Monreale, presso gli uffici di stazione di Salemi, quindici minuti prima della fine della partita, dopo la notifica del DASPO emesso dal Questore in data 29.04.2016. Il ricorso è articolato in cinque motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo; 2) vizio di motivazione perché la mancata presentazione sarebbe dipesa dall'assunzione di metadone, che avrebbe causato l'addormentamento; 3) travisamento della prova; 4) violazione di legge in relazione all'art. 45 c.p.; 5) violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che i primi motivi sono generici e assertivi, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che l'addormentamento potesse escludere il dolo in mancanza di allegazione di prescrizione medica o di comprovate condizioni patologiche; quanto al quinto motivo, la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è ritenuta congrua, fondata sui numerosi precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi, quindi insindacabile in cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità dei motivi. La Corte ha ritenuto che le censure sull'elemento soggettivo, sull'asserito effetto del metadone, sul travisamento della prova e sulla dedotta violazione dell'art. 45 c.p. fossero formulate in modo del tutto aspecifico e non si confrontassero con la motivazione della sentenza di merito. È stato inoltre ritenuto non sindacabile in sede di legittimità il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sorretto da motivazione congrua. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata posta a carico del ricorrente la rifusione delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6, comma 6, L. 401/1989
norma incriminatrice della violazione degli obblighi connessi al DASPO, integrata dall'omessa presentazione all'ufficio di polizia nel termine prescritto.
art. 581, lett. c), c.p.p.
richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dei motivi di ricorso; la sua inosservanza comporta inammissibilità per genericità.
art. 581, lett. d), c.p.p.
la genericità dei motivi di ricorso rileva come vizio dell'atto di impugnazione.
art. 591, lett. c), c.p.p.
prevede l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici.
art. 45 c.p.
richiamato dalla difesa come disciplina del caso fortuito o della forza maggiore, ma la censura è stata ritenuta generica e non affrontata nel merito.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, salvo esclusione della colpa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve essere accompagnata da specifiche ragioni di diritto e da puntuali elementi di fatto; enunciazioni meramente assertive determinano inammissibilità per genericità.
- Il giudice di legittimità non può essere investito di censure che non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata: la mancata critica puntuale delle rationes decidendi rende il motivo inidoneo.
- In tema di violazione degli obblighi connessi al DASPO, la difesa che invochi uno stato di incapacità sopravvenuta deve allegare e dimostrare elementi concreti e verificabili, non essendo sufficiente una generica deduzione di addormentamento o di assunzione di farmaci.
- L'accertamento dell'elemento soggettivo può essere confermato quando la condotta omissiva, collocata in prossimità della scadenza dell'obbligo di presentazione, sia ritenuta espressione di accettazione del rischio dell'evento, in assenza di prova di una causa esterna idonea a escludere la colpevolezza.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione, mentre resta insindacabile la valutazione di merito fondata su precedenti penali e assenza di elementi favorevoli.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, di regola, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa del ricorrente.
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